Ordinanza n. 4068/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di arresto della procedura assunzionale ed esclusione dallo scorrimento della graduatoria per mancato possesso dei requisiti morali di condotta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, idoneo in una graduatoria relativa a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero dell'Interno, ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione ha comunicato l'impossibilità di procedere alla sua assunzione per il mancato possesso dei requisiti di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Ha dedotto che il giudizio negativo fosse fondato su procedimenti penali non rilevanti, evidenziando che, quanto al rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, la pena era stata sostituita con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., conclusi con esito favorevole, e che, quanto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione, il giudice penale aveva dichiarato l'estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova. Ha inoltre lamentato l'assenza di contraddittorio procedimentale, la mancata valutazione degli esiti dei percorsi riabilitativi e della propria positiva esperienza nella polizia locale, nonché l'eccezione dell'amministrazione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguardava una fase antecedente alla costituzione del rapporto di impiego e implicava la verifica dei requisiti per l'assunzione, restando quindi devoluta alla giurisdizione amministrativa. In sede cautelare, il Collegio ha tuttavia ritenuto che nessuno dei motivi apparisse manifestamente fondato. Ha rilevato che l'amministrazione aveva valorizzato un quadro più ampio di fatti, comprendente anche una precedente citazione a giudizio per lesioni e danneggiamento, nonché episodi recenti, risalenti al 2024 e al 2025, e ritenuti gravi alla luce delle condotte descritte negli atti penali. Tale quadro indiziario è stato giudicato prima facie sufficiente a sostenere il giudizio negativo sulle qualità morali del candidato, senza che fosse necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale. Il TAR ha inoltre ritenuto che la positiva conclusione della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, pur costituendo indici di ravvedimento, non cancellasse sul piano storico gli addebiti e non apparisse quindi idonea, allo stato cautelare, a sovvertire la valutazione amministrativa. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione costituisce la base normativa per la verifica dei requisiti morali e di condotta necessari per l'assunzione nella pubblica amministrazione; la valutazione negativa può fondarsi su un quadro indiziario di fatti anche non definiti da una condanna penale irrevocabile.
art. 186, comma 9-bis, codice della strada
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità
La norma è richiamata in relazione alla sostituzione della pena per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico e alla positiva conclusione dei lavori di pubblica utilità, considerata dal ricorrente quale indice di ravvedimento.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; il TAR ha respinto la domanda non ravvisando motivi manifestamente fondati.
art. 337 c.p.
resistenza a pubblico ufficiale
Il reato è indicato tra gli episodi penali valorizzati nel quadro complessivo posto a fondamento del giudizio negativo sulle qualità morali.
art. 495 c.p.
falsa attestazione su qualità personali proprie
Il reato è indicato tra gli episodi penali recenti considerati dall'amministrazione ai fini della valutazione della condotta.
Massime di principio
- La controversia relativa all'accertamento dei requisiti per l'assunzione di candidati utilmente collocati in una graduatoria, quando la procedura concorsuale non sia esaurita e il rapporto di impiego non sia ancora costituito, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- La valutazione amministrativa dei requisiti morali e di condotta per l'accesso al pubblico impiego può fondarsi, in sede cautelare, su un quadro indiziario composto da fatti recenti e gravi, senza presupporre l'accertamento definitivo della responsabilità penale.
- La positiva conclusione della messa alla prova o dei lavori di pubblica utilità può costituire un indice di ravvedimento, ma non elimina sul piano storico gli episodi e gli addebiti valutabili dall'amministrazione nell'esercizio del potere di verifica della condotta.
- Ai fini del giudizio cautelare, la valutazione negativa sulle qualità morali del candidato non appare manifestamente illogica quando l'amministrazione abbia considerato una pluralità di episodi, anche non sfociati in una condanna definitiva, purché recenti, gravi e adeguatamente desumibili dagli atti acquisiti.
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