Cassazione Civile, Ordinanza n. 40718/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso ai fini IVA, IRAP e IRPEF, con recupero di un maggior imponibile di euro 520.014 rispetto a un reddito dichiarato di euro 16.602. L'accertamento traeva origine dalla vendita di due immobili da parte dell'impresa individuale del contribuente alla persona fisica dello stesso contribuente. La CTR aveva ritenuto l'atto impositivo insufficiente perché fondato sui valori OMI, non assistiti da ulteriori prove, e aveva valorizzato anche la circostanza che i beni erano stati donati alle figlie e rivenduti dopo un notevole lasso temporale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 85, comma 2, e 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio non si era fondato solo sulle quotazioni OMI, ma anche su ulteriori elementi indiziari: una perizia giurata prodotta dal contribuente con valore superiore a quello dichiarato, una proposta di adesione con differenza di ricavi, e la successiva rivendita di un immobile a valore più alto rispetto a quello indicato nell'atto precedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha precisato che, dopo il venir meno della presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale, l'accertamento del maggior reddito da cessione di immobili non può basarsi sul solo scostamento rispetto ai valori OMI, ma richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; tuttavia, nel caso concreto, l'Ufficio aveva effettivamente allegato anche altri dati presuntivi, che la CTR non aveva adeguatamente valutato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché esamini complessivamente il materiale indiziario allegato dall'Amministrazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 85, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla parte ricorrente come norma violata, nel quadro della determinazione del reddito d'impresa e dei componenti positivi rilevanti
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla parte ricorrente come parametro per la determinazione del valore normale dei beni ceduti
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
l'accertamento del maggior reddito può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
art. 24, comma 5, L. n. 88/2009
è richiamato come disposizione che, con efficacia retroattiva per finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale
art. 35
richiamato nel ragionamento della Corte come precedente fonte della presunzione legale relativa poi eliminata
art. 2729, primo comma, c.c.
richiamato per affermare che il convincimento del giudice può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché grave e preciso
art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel complesso delle norme sulle presunzioni in materia tributaria
art. 39, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel complesso delle norme sulle presunzioni in materia tributaria
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel complesso delle norme sulle presunzioni in materia IVA
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi d'impresa derivanti dalla cessione di immobili, il semplice scostamento tra corrispettivo dichiarato e valori OMI non basta, da solo, a sorreggere l'accertamento; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- I valori OMI non hanno dignità di presunzione legale: costituiscono un indice indiziario che deve essere inserito in una valutazione complessiva del materiale probatorio allegato dall'Ufficio.
- Ai fini tributari, la prova presuntiva può fondarsi anche su un solo elemento, purché sia connotato da gravità e precisione; non è necessario che gli indizi siano necessariamente plurimi.
- Il giudice di merito, quando l'Amministrazione abbia allegato più elementi presuntivi, deve valutarli complessivamente e spiegare se la loro convergenza consenta di ritenere dimostrata la maggiore pretesa fiscale.
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