Sentenza n. 38/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot. nr. -OMISSIS-, emesso il 16.04.2025 e notificato al ricorrente in data 22.08.2025, con cui la Questura di Ragusa ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-e il non accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno e diniego del rinnovo per mancato perfezionamento del rapporto di lavoro presso il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che aveva revocato il permesso di soggiorno e respinto la richiesta di rinnovo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione di elementi sopravvenuti, costituiti da un contratto di lavoro e dalla sistemazione alloggiativa, che avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti per il rilascio del titolo ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che avrebbe dovuto essere evocata in giudizio la Regione Siciliana, ma il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall'esame dell'eccezione processuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta, circostanza non contestata dal ricorrente. Il nulla osta per lavoro subordinato, anche stagionale, è infatti funzionale all'assunzione presso uno specifico datore di lavoro e il permesso di soggiorno è condizionato alla conclusione e all'effettiva esecuzione di quello specifico rapporto. La disciplina richiede il perfezionamento della sequenza procedurale prevista dal d.lgs. 286/1998, compresa la sottoscrizione del contratto di soggiorno; l'inesistenza del contratto di lavoro originario impedisce quindi il mantenimento o il rinnovo del titolo. Il ricorrente non ha inoltre provato la sopravvenienza di elementi idonei a consentire comunque il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'atto, poiché, una volta accertata l'assenza ab origine di un elemento essenziale, il contenuto del provvedimento era vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Non era necessaria una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla revoca, ritenuto in re ipsa, né una comparazione con l'interesse privato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Disciplina il decreto flussi, che determina la capienza degli ingressi per lavoro.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Prevede il visto d'ingresso nella sequenza necessaria per l'assunzione regolare del lavoratore straniero.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base per la sottoscrizione dell'accordo di integrazione nei casi previsti.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Consente di considerare elementi sopravvenuti favorevoli, ma il ricorrente deve provarne l'idoneità a consentire il rilascio del permesso.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Collega il rilascio del permesso di soggiorno al perfezionamento dei presupposti previsti dalla disciplina dell'ingresso e del rapporto di lavoro.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alle conseguenze penali del lavoro irregolare in assenza dei presupposti richiesti.
art. 12 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alle conseguenze penali delle violazioni della disciplina sull'ingresso e il soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta per lavoro subordinato e il collegamento con l'assunzione presso lo specifico datore di lavoro.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione al lavoro irregolare del cittadino straniero.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta e il contratto di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 24, comma 11, d.lgs. 286/1998
Richiamato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nel lavoro stagionale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Il nulla osta per lavoro subordinato o stagionale è rilasciato in funzione dell'assunzione del cittadino straniero presso uno specifico datore di lavoro; il permesso di soggiorno conseguente è subordinato alla conclusione e all'effettiva esecuzione di quello specifico rapporto di lavoro.
- Il mancato perfezionamento del contratto di lavoro e del contratto di soggiorno impedisce il mantenimento o il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in relazione a quel rapporto, poiché viene meno un elemento essenziale del titolo originario.
- Gli elementi sopravvenuti favorevoli possono essere valutati ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ma il richiedente deve dimostrare che essi siano concretamente idonei a consentire il rilascio del permesso di soggiorno.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità del provvedimento quando, accertata l'assenza di un presupposto essenziale, il contenuto dispositivo è vincolato e l'interessato non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Quando la revoca del permesso di soggiorno consegue necessariamente all'accertamento della mancanza ab origine di un presupposto essenziale, non è richiesta una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico né una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, essendo tale interesse pubblico in re ipsa.
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