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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 642 - Corte di Cassazione

Nullità della sentenza per difetto di motivazione - Mera riproduzione di atti - Infondatezza - Motivazione - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo il Fallimento, la motivazione era meramente apparente perché consisteva nella riproduzione integrale delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, senza un'autonoma valutazione del giudice e senza spiegare le ragioni dell'adesione alle tesi dell'Ufficio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo di ricorso. Hanno stabilito che, nel processo civile e tributario, la mera riproduzione di un atto di parte non determina di per sé la nullità della sentenza. La motivazione è valida se le ragioni della decisione risultano effettivamente attribuibili al giudice, sono chiare, univoche, coerenti ed esaustive. Non è necessario che il giudice riformuli con parole proprie argomentazioni già esposte dalla parte, né che motivi ulteriormente le ragioni per cui le ha condivise. Restano tuttavia censurabili, indipendentemente dalla tecnica del copia-incolla, le sentenze incomprensibili, contraddittorie, apparenti, incomplete o prive di una concreta riferibilità al giudice. Gli atti sono stati rimessi alla quinta sezione civile per l'esame degli altri motivi e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    L'obbligo di motivazione richiede che siano comprensibili le ragioni della decisione, ma non impone originalità stilistica né vieta il richiamo o la riproduzione di atti processuali.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    La nullità può essere dedotta quando la motivazione sia realmente mancante, apparente o inidonea a rendere riconoscibile il percorso decisionale; non basta dimostrare che il testo sia stato riprodotto da un atto di parte.

  • Art. 374, comma 2, c.p.c.

    Intervento delle sezioni unite sulle questioni di massima di particolare importanza.

    Ha consentito alle Sezioni Unite di definire il principio generale sulla validità delle motivazioni redatte mediante riproduzione di atti processuali.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile; perciò il principio vale anche per le sentenze delle Commissioni tributarie.

  • Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiede che la sentenza tributaria esponga gli elementi di fatto, le ragioni di diritto e il dispositivo; tale obbligo è rispettato se la motivazione, anche riproduttiva, è chiara e sufficiente.

  • Art. 2575 c.c.

    La sentenza non è considerata un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, poiché costituisce espressione di una funzione pubblica e non un'opera letteraria o artistica.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere sulla base delle prove e dei fatti ritualmente introdotti nel processo; la riproduzione di un atto non esonera comunque il giudice dal dovere di valutare correttamente il materiale processuale.

  • Art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove resta attribuita al giudice, il quale deve rendere riconoscibile nella motivazione il fondamento della decisione.

  • Art. 111 Costituzione

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La motivazione è garanzia di controllo e comprensibilità della decisione, non requisito di originalità della sua forma espressiva.

  • Art. 65 dell'ordinamento giudiziario

    Il giudice di merito può richiamare orientamenti consolidati della Corte di cassazione, purché la motivazione consenta di comprendere la regola applicata e la sua pertinenza al caso.

Massime di principio

  • La sentenza non è nulla solo perché riproduce integralmente o parzialmente un atto difensivo, una consulenza, un'altra sentenza o un diverso atto processuale.
  • Il criterio decisivo non è l'originalità della scrittura, ma la possibilità di attribuire al giudice la decisione e le ragioni che la sostengono.
  • La motivazione deve comunque essere chiara, coerente, univoca, comprensibile e sufficiente a individuare il percorso logico-giuridico seguito.
  • Se la sentenza recepisce le ragioni di una parte, non deve necessariamente spiegare separatamente perché ha scelto proprio quelle argomentazioni; è sufficiente che esse siano idonee a fondare la decisione.
  • La tecnica del copia-incolla può diventare rilevante solo quando produce omissioni, contraddizioni, riferimenti a fatti estranei, mancata risposta a domande o eccezioni, oppure una motivazione non riferibile al giudice.
  • La censura deve concentrarsi sul contenuto oggettivo della sentenza e sui suoi vizi effettivi, non sulla provenienza letterale delle frasi o sull'assenza di originalità stilistica.
  • Il principio riguarda il processo civile e tributario; non può essere automaticamente esteso ai provvedimenti penali, soggetti a una disciplina e a valutazioni specifiche.

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