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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32222/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata ritenuta responsabile, con sentenze conformi di primo e secondo grado, del reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso il 6 aprile 2018. Con ricorso proposto dal difensore ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 settembre 2025, sostenendo che il reato si fosse estinto per prescrizione già nel giudizio di appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il fatto ricade nel periodo transitorio cui si applica il regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 103/2017. In base al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Polichetti, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 anche dopo la legge n. 134/2021. Nel caso concreto, al termine massimo di prescrizione indicato in sette anni e sei mesi doveva aggiungersi l'intero periodo di sospensione di un anno e sei mesi maturato tra il primo e il secondo grado. Alla data della sentenza d'appello del 24 settembre 2025 il termine prescrizionale non era quindi decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione. Ha affermato che, per il reato commesso il 6 aprile 2018, si applica il regime della sospensione della prescrizione previsto dalla legge n. 103/2017 e che, computando anche la sospensione di un anno e sei mesi tra il primo e il secondo grado, alla data della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione non era scaduto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputata è stata ritenuta responsabile.

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.

    La sospensione della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il regime di sospensione della prescrizione applicabile, secondo la decisione, ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134

    La sua introduzione non ha fatto venir meno l'applicabilità del previgente regime di sospensione della prescrizione ai reati commessi nel periodo transitorio indicato.

  • art. 544 c.p.p.

    Individua i termini per il deposito della sentenza rilevanti ai fini dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla disciplina richiamata.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    È indicata come riferimento temporale per la cessazione del periodo cui si applica il regime della legge n. 103/2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

  • art. 616 c.p.p.

    Costituisce il fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, benché il testo riportato non lo menzioni espressamente.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2021.
  • Nel calcolo della prescrizione relativa a tali reati deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto per il passaggio dal giudizio di primo grado a quello successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • La prescrizione non può essere dichiarata maturata alla data della sentenza d'appello quando, applicando il regime transitorio della legge n. 103/2017 e computando l'intero periodo di sospensione previsto tra i gradi di giudizio, il termine massimo non sia ancora decorso.
  • È manifestamente infondato il ricorso che chieda l'annullamento senza rinvio per prescrizione sulla base del mancato computo di un periodo di sospensione della prescrizione applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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