Cassazione Penale, Sentenza n. 32150/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere, deducendo la nullità dell'interrogatorio di convalida (e, per conseguenza, della convalida stessa) perché il fascicolo trasmesso al G.i.p. conteneva solo l'informativa finale della Polizia Giudiziaria priva degli allegati richiamati dal PM (tra cui decreti di intercettazione). La difesa sostiene che non aver potuto prendere visione degli atti richiamati ha impedito un contraddittorio effettivo e viola la giurisprudenza (Sez. U. n. 36212/2010), con conseguente inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.i.p. poteva validamente basare la convalida e l'applicazione della misura sugli atti che gli erano stati effettivamente trasmessi (la sola informativa conclusiva, di cui la difesa aveva preso visione). Il ricorrente non ha dimostrato che atti non trasmessi al Giudice fossero stati comunque presi in considerazione o che la loro conoscenza avrebbe determinato decisioni diverse. La Corte ha inoltre ricordato che la mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni, salvo che i decreti non siano stati adottati nei casi consentiti dalla legge o in violazione normativa. Inoltre la misura cautelare disposta per ragioni di urgenza era soggetta a termini (massimo venti giorni) e al momento del ricorso non era più produttiva di effetti; la difesa non ha quindi dimostrato un interesse attuale alla declaratoria di nullità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale richiamata nel capo di imputazione relativo al traffico di sostanze stupefacenti; richiamata come fatto oggetto dell'azione penale.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamata nel capo di imputazione come circostanza aggravante collegata al reato di stupefacenti.
art. 416-bis c.p.
Contestata la qualificazione di tipo mafioso dell'associazione (articolazione dell'accusa nel capo relativo all'associazione di tipo mafioso).
art. 27 cod. proc. pen.
Consente al giudice territorialmente incompetente di adottare provvedimenti in situazione di urgenza; qui il G.i.p. di Palmi, pur dichiarandosi incompetente per territorio, ha applicato la misura in ragione dell'urgenza e trasmesso gli atti alla Procura competente.
art. 384, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento giuridico del provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Palermo il 11/02/2025.
art. 302 cod. proc. pen.
Norma evocata dalla difesa in tema di nullità e inefficacia del provvedimento cautelare conseguente a vizi procedurali; la Corte non ha accolto la tesi difensiva relativa all'automatica inefficacia per la mancata disponibilità di atti non trasmessi al giudice.
art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza funzionale del giudice alla convalida del fermo; il fascicolo doveva essere valutato dal G.i.p. funzionalmente competente a Palmi.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina il deposito degli atti che devono precedere l'interrogatorio previsto dall'art. 294 per garantire il contraddittorio; la Corte distingue però tra l'interrogatorio di convalida (tempi più rapidi) e quello successivo all'applicazione della misura.
art. 294 cod. proc. pen.
Prevede l'interrogatorio successivo all'applicazione della misura; la Corte sottolinea l'equivalenza funzionale tra tale interrogatorio e l'interrogatorio in sede di convalida, ma precisa che la difesa ha diritto agli atti che il giudice ha ricevuto.
art. 391, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo all'interrogatorio in sede di convalida; la Corte ne utilizza i principi per valutare i limiti del diritto di accesso difensivo in fase di convalida.
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata: la mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle captazioni, salvo irregolarità sostanziali o adozione illegittima dei decreti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sezioni Unite n. 36212/2010 (Rv. 247939)
la possibilità di conoscere "direttamente",da parte del difensore, la integralità degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura, a prescindere dalla "mediazione illustrativa" del pubblico ministero o del giudice, rappresenta null'altro che la base ineludibile sulla quale poter configurare un contraddittorio "effettivo"
Giurisprudenza di riferimento che afferma il diritto del difensore a prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida; la Corte ricorda però che tale diritto riguarda gli atti che siano effettivamente stati trasmessi al giudice.
Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024 (Rv. 286817)
Giurisprudenza che conferma che l'omessa allegazione dei decreti autorizzativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salva l'acquisizione dei decreti da parte del giudice su richiesta per garantire il diritto di difesa.
Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (dep. 2017), Fiammetta (Rv. 269291)
Ulteriore precedente richiamato in senso coerente con la linea giurisprudenziale secondo cui l'assenza di decreti non invalida automaticamente le captazioni.
Massime di principio
- In sede di convalida il difensore ha diritto di prendere visione degli atti che il pubblico ministero ha effettivamente trasmesso al giudice; non può pretendere l'accesso ad atti che non sono stati depositati presso il giudice competente per la convalida.
- Il giudice della convalida può fondare la sua valutazione solo sugli atti che gli sono stati posti a base della richiesta; se il PM non trasmette certi allegati, il giudice non è tenuto a valutarli.
- La sola mancata allegazione dei decreti autorizzativi di intercettazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni: l'inutilizzabilità sussiste se i decreti sono stati adottati fuori dai casi consentiti o in violazione delle norme procedurali.
- Per ottenere la declaratoria di nullità e l'inefficacia della misura il ricorrente deve dimostrare un interesse attuale e concreto e che il vizio processuale abbia potuto influire sull'esito della decisione; mere premesse o l'assenza di atti non trasmessi non bastano.
- Le misure cautelari adottate per ragioni di urgenza dal giudice incompetente per territorio operano per un termine limitato (es. venti giorni) e la loro eventuale scadenza può rendere privo di oggetto il gravame tardivo se non è provato un interesse attuale.
- Quando si impugna la convalida è essenziale specificare quali atti mancanti avrebbero inciso sulla decisione e provarne la rilevanza per far valere la nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32019/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32022/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →