Sentenza n. 8422/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, successivamente annullato in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata in favore di un cittadino straniero, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere ripristinato l’istanza, in attesa dei pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura. Il ricorrente ha dichiarato di avere preso atto dell’annullamento e che è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti, poiché l’amministrazione aveva annullato in autotutela l’atto impugnato e ripristinato l’istanza del ricorrente. Il giudice ha precisato che l’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione e non soltanto al momento della proposizione dell’impugnativa. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, considerato il peculiare sviluppo procedimentale e la definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dal ripristino della situazione procedimentale richiesta dal ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta una definizione in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →