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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-460/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019. — HK contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 1 quinquies – Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Nozione di “coniuge superstite” di un funzionario dell’Unione – Matrimonio e unione non matrimoniale – Convivenza more uxorio – Principio di non discriminazione – Situazione comparabile – Insussistenza – Requisito della durata del matrimonio – Lotta contro le frodi – Giustificazione. — Causa C-460/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale per vizio di motivazione, perché non chiariva in modo coerente se l’articolo 17 dell’allegato VIII si riferisse solo ai coniugi o anche ai partner registrati. Avvalendosi però dei poteri decisori nel merito, la Corte respinge il ricorso di HK: la convivenza more uxorio non è equiparabile al matrimonio ai fini della pensione di reversibilità e il requisito della durata minima di un anno del matrimonio è giustificato dalla lotta contro frodi e abusi. Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria, strettamente connessa alla domanda di annullamento.

Pensione di reversibilità dei funzionari UE: interpretazione della nozione di "coniuge superstite" e legittimità del requisito della durata minima del matrimonio, con esclusione della convivenza more uxorio.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse correttamente interpretato l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto nel ritenere che la pensione di reversibilità spetti solo al coniuge unito da matrimonio civile e non al convivente more uxorio; se il requisito della durata minima di un anno del matrimonio sia compatibile con il principio di non discriminazione e con l’articolo 21 della Carta e con la direttiva 2000/78/CE; e se la sentenza del Tribunale fosse viziata da motivazione contraddittoria o insufficiente.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, la pensione di reversibilità spetta al "coniuge superstite" inteso come persona legata al funzionario da un matrimonio civile, e, solo se ricorrono tutte le condizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII, anche al partner di un’unione non matrimoniale registrata equiparata al matrimonio; il convivente more uxorio non rientra in tale nozione. Inoltre, il requisito che il matrimonio sia durato almeno un anno non viola il principio di non discriminazione, poiché è idoneo a prevenire abusi e frodi e a garantire la stabilità del rapporto. Tuttavia, la sentenza del Tribunale è annullata per motivazione contraddittoria e insufficiente sulla delimitazione dell’ambito soggettivo della norma; nonostante ciò, decidendo nel merito, la Corte respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 3, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 quinquies Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 79 Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), allegato VII dello Statuto
  • Articolo 17, primo comma, allegato VIII dello Statuto
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Pensione di reversibilità e nozione di "coniuge superstite"

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da HK contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la Commissione europea. Il contenzioso verteva sul diniego della pensione di reversibilità a seguito del decesso della moglie, funzionaria della Commissione, e sull’interpretazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Fatti e procedimento principale

HK conviveva con la sig.ra N. dal 1994; i due si sono sposati solo il 9 maggio 2014 e la sig.ra N. è deceduta l’11 aprile 2015. Dopo il decesso, la Commissione ha negato oralmente il beneficio della pensione di reversibilità e, con decisione del 15 settembre 2015, ha respinto il reclamo amministrativo.

Dinanzi al Tribunale, HK chiedeva l’annullamento della decisione e il risarcimento dei danni materiali e morali. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso; HK ha quindi proposto impugnazione alla Corte, deducendo due motivi: violazione dell’articolo 17 dell’allegato VIII e motivazione contraddittoria, nonché violazione del principio di non discriminazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 e l’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE;
  • l’articolo 1 quinquies dello Statuto, che vieta le discriminazioni e prevede, a certe condizioni, l’equiparazione delle unioni non matrimoniali al matrimonio;
  • l’articolo 79 dello Statuto, che riconosce al coniuge superstite il diritto alla pensione di reversibilità;
  • l’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, che subordina il beneficio al fatto che la coppia sia stata sposata per almeno un anno;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII, che definisce le condizioni per equiparare un’unione di fatto registrata al matrimonio.

Valutazione della Corte sull’impugnazione

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione. Ritiene infatti che la motivazione del Tribunale sia ambigua e contraddittoria: in alcuni passaggi esso afferma che l’articolo 17 riguarda solo il matrimonio civile; in altri sembra estenderlo anche ai partner di un’unione registrata. Tale incoerenza non consente di comprendere chiaramente il ragionamento seguito e impedisce alla Corte di esercitare pienamente il controllo di legittimità.

Per questo motivo la sentenza impugnata viene annullata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo d’impugnazione.

Decisione della Corte nel merito della controversia originaria

Poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte decide definitivamente sul ricorso di primo grado.

Quanto alla domanda di annullamento, la Corte afferma che il diritto alla pensione di reversibilità dipende dalla natura giuridica del rapporto che univa il defunto al superstite, non dalla mera dipendenza economica del superstite. Il matrimonio è un rapporto di diritto civile formalizzato, che crea diritti e obblighi reciproci ampi; la convivenza more uxorio, invece, non è in linea di principio oggetto di uno status giuridico equivalente.

La Corte distingue inoltre il caso dalla sentenza Maruko: lì si trattava di un’unione registrata, non di convivenza di fatto. Per contro, il legislatore dell’Unione ha previsto espressamente l’equiparazione solo per le unioni non matrimoniali registrate che soddisfino tutte le condizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII. Ne segue che i conviventi more uxorio non si trovano in una situazione comparabile a quella dei coniugi o dei partner registrati ai fini della pensione di reversibilità.

Quanto al requisito della durata minima di un anno del matrimonio, la Corte lo ritiene giustificato dalla finalità di prevenire abusi e frodi e di assicurare l’effettiva stabilità del rapporto. Tale requisito non è manifestamente inadeguato né discriminatorio rispetto allo scopo perseguito dalla disciplina.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento del danno materiale e morale è respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento, anch’essa respinta nel merito.

Dispositivo e spese

La Corte:

  • annulla la sentenza del Tribunale;
  • respinge il ricorso di primo grado di HK in tutte le sue domande;
  • pone le spese del primo grado e dell’impugnazione a carico di HK, della Commissione e del Consiglio, ciascuno sopportando le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • la nozione di "coniuge superstite" nello Statuto rinvia al matrimonio civile, salvo equiparazione espressa delle unioni registrate che soddisfino le condizioni statutarie;
  • la convivenza more uxorio non è, di per sé, assimilabile al matrimonio ai fini della pensione di reversibilità;
  • il requisito di durata minima di un anno del matrimonio è compatibile con il principio di non discriminazione perché mira legittimamente a prevenire frodi e a garantire la stabilità del vincolo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeapensioni di reversibilitànon discriminazionediritto del personale UEabuso di diritto e frode

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