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Ordinanza

Ordinanza n. 483/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; del documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; in parte qua, della nota del GSE prot. GSEWEB/P20220364197 dell’8 luglio 2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a Cantine Coppi di Coppi Antonio Michele, CF: CPPNNM48R21L472X, P.IVA: 01128630728.”; delle regole tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal GSE; di tutti i provvedimenti e atti applicativi della delibera; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati il 5/6/2023: della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; dell’allegato A alla delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/3/2026: della diffida di pagamento n. rif. dn2363542, rivolta dal GSE alla ricorrente per € 42.382,17 e trasmessa via pec in data 17/2/2026; dell’avviso di pagamento GSE - Convenzione: M01F11025207 Pratica n. 148789 (identificativo pagamento: 33732758) emesso e trasmesso il 26/03/2026, nella parte in cui dispone la compensazione per l’importo € 10.079,18, trattenuto e non pagato alla ricorrente; dell’avviso di pagamento GSE - Convenzione: M01I227801707 Pratica n. 623654 (identificativo pagamento: 33731330) emesso e trasmesso il 26/03/2026, nella parte in cui dispone la compensazione per l’importo € 10.079,18, trattenuto e non pagato alla ricorrente; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto o porrà in esecuzione gli atti impugnati; nonché per l’accertamento della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della ricorrente: a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022; a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE.

Giustizia amministrativa202201571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA attuative dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, atti e regole tecniche del GSE, nonché diffida e avvisi di pagamento GSE con compensazione di somme dovute alla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina ARERA e gli atti applicativi del GSE relativi agli interventi sull'elettricità immessa da impianti alimentati da fonti rinnovabili previsti dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché la successiva disciplina attuativa. Con gli ultimi motivi aggiunti ha contestato una diffida di pagamento per euro 42.382,17 e due avvisi di pagamento, nella parte in cui il GSE aveva disposto la compensazione di euro 10.079,18 per ciascuna convenzione. Ha inoltre chiesto l'accertamento della non debenza delle somme richieste o future e del diritto a non versare somme, a non subire compensazioni e a ottenere l'integrale pagamento degli importi previsti dalle convenzioni GSE. La domanda cautelare era diretta alla sospensione degli avvisi di pagamento e degli effetti degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela interinale, osservando anzitutto che era quantomeno dubbia la diretta impugnabilità degli avvisi di pagamento e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha inoltre rilevato che, considerati il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare di riferimento, l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche rispetto a investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili. La richiesta economica è stata ritenuta obiettivamente contenuta, poiché attuata mediante compensazione, già perfezionatasi secondo quanto dichiarato dalla ricorrente. È stato comunque precisato che le somme eventualmente riscosse potranno essere recuperate qualora la decisione di merito sia favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

    La disposizione costituisce il fondamento normativo degli interventi economici sull’elettricità immessa da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cui disciplina attuativa è stata contestata nel giudizio.

  • commi da 30 a 38 l. n. 197/2022

    attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, e dei commi da 30 a 38 della legge n. 197/2022

    Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore base normativa della disciplina attuativa ARERA impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare la sussistenza dei presupposti della sospensione richiesta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela interinale può essere negata quando sia quantomeno dubbia la diretta impugnabilità degli atti contestati e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa.
  • La valutazione cautelare può tenere conto della prevedibilità delle pretese economiche dell'amministrazione alla luce del quadro normativo e disciplinare vigente: l'operatore professionale è tenuto ad adottare misure gestionali e organizzative adeguate e non può fondare automaticamente il periculum in mora su investimenti compiuti a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
  • La contenuta entità obiettiva dell'esborso e la sua realizzazione mediante compensazione costituiscono elementi rilevanti nella valutazione dell'assenza di un pregiudizio cautelare grave e attuale.
  • La possibilità di recuperare in futuro le somme eventualmente riscosse, qualora la decisione di merito sia favorevole, esclude o attenua l'urgenza della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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