Sentenza del 11/06/2015 n. 3354 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Residenza fiscale - Presupposti - Domicilio - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della residenza fiscale ai fini IRPEF. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di non essere fiscalmente residente in Italia, facendo presumibilmente leva sulla propria residenza anagrafica estera. È stato invece ritenuto rilevante il domicilio in Italia, inteso ai sensi dell'art. 43 c.c. come sede principale degli affari e degli interessi personali ed economici. A sostegno della residenza italiana sono stati considerati l'esistenza di un'abitazione in Italia, la presenza presso il contribuente di un figlio nato da una relazione in Italia e l'acquisto di un'azienda nel territorio nazionale.
La decisione
La sentenza ha affermato che i criteri previsti dall'art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 sono tra loro alternativi e sufficienti singolarmente. Pertanto, anche indipendentemente dalla residenza anagrafica, la fissazione del domicilio in Italia è sufficiente a qualificare il soggetto come fiscalmente residente in Italia. Nel caso concreto, gli elementi personali, familiari ed economici indicati hanno dimostrato il collegamento principale del contribuente con l'Italia, con conseguente legittimità dell'assoggettamento all'IRPEF italiana.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le circostanze menzionate dall'art. 2 del d.p.r. n. 917/1986 sono tra loro concorrenti.
I criteri della residenza fiscale sono alternativi e non cumulativi: è sufficiente che ricorra uno solo dei presupposti previsti dalla norma, tra cui il domicilio in Italia, per considerare il soggetto fiscalmente residente.
Art. 43 del codice civile
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio è individuato sulla base del centro effettivo degli interessi personali, familiari ed economici della persona e può sussistere anche quando la residenza anagrafica si trova all'estero.
Massime di principio
- Ai fini della residenza fiscale italiana, la residenza anagrafica estera non è decisiva se il soggetto mantiene in Italia il proprio domicilio.
- I criteri previsti dalla normativa sulla residenza fiscale operano in via alternativa: la presenza di un singolo requisito sufficiente può determinare la residenza fiscale italiana.
- Per accertare il domicilio occorre valutare complessivamente i legami personali, familiari, patrimoniali ed economici con l'Italia.
- La disponibilità di un'abitazione, la presenza stabile di familiari e lo svolgimento di attività economiche in Italia sono elementi indiziari che, valutati insieme, possono dimostrare il centro principale degli interessi del contribuente.
- La qualificazione come residente fiscale comporta, in linea generale, l'assoggettamento in Italia dei redditi secondo il principio della tassazione del reddito complessivo, fatti salvi eventuali accordi internazionali contro le doppie imposizioni.
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