Cassazione Civile, Ordinanza n. 15157/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di intimazione notificato dall'agente della riscossione in relazione a ventuno cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per quattro crediti, ritenuti prescritti. In appello l'agente della riscossione era rimasto soccombente e ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul processo tributario sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia, per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato il motivo di appello relativo alla ritenuta mancata notificazione di otto delle ventuno cartelle prodromiche all'intimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che, pur essendo l'inammissibilità del ricorso tributario rilevabile d'ufficio, non può essere dichiarata in cassazione quando la questione non sia stata dedotta nei gradi di merito e il suo esame richieda accertamenti di fatto, come la data di notificazione del ricorso e quella del deposito. Sul secondo ha rilevato che la CTR aveva in realtà esaminato la doglianza, evidenziando che mancava un concreto interesse alla sua coltivazione, poiché l'accoglimento in primo grado riguardava altre quattro cartelle e derivava dalla prescrizione dei relativi crediti, non dalla loro mancata notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
artt. 16, 20 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplinano, nel processo tributario, il deposito del ricorso e il regime di inammissibilità; la Corte ribadisce che l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio, ma non oltre i limiti segnati dall'esigenza di accertamenti di fatto non consentiti in cassazione se la questione è nuova
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"l'inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"
la rilevabilità officiosa incontra il limite del giudizio di legittimità quando la questione sia introdotta per la prima volta in cassazione e richieda verifiche fattuali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro per dedurre nullità della sentenza per errori processuali, inclusa l'omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi di domanda o appello; nella specie la Corte esclude la violazione perché la CTR aveva effettivamente esaminato la censura
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, ma non può essere dichiarata in sede di legittimità quando la questione sia nuova e il suo esame richieda un accertamento in fatto non compiibile in cassazione.
- Una questione processuale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se la sua decisione dipende dalla ricostruzione di circostanze fattuali non risultanti in modo incontestato dagli atti di merito.
- Ricorre omessa pronuncia solo quando il giudice di merito abbia effettivamente trascurato di decidere sul motivo devolutogli; se la sentenza affronta la censura e la reputa priva di interesse concreto, il vizio non sussiste.
- Ai fini dell'interesse a impugnare, la doglianza deve essere idonea a incidere sull'esito della decisione rispetto al capo effettivamente deciso dal giudice di merito.
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