Cassazione Penale, Sentenza n. 9421/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo la errata applicazione della norma incriminatrice (art. 22 d.lgs. 286/1998). Deduce che la fattispecie è un reato proprio commesso solo dal datore di lavoro e che, nel caso concreto, egli non era il datore di lavoro dei due cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno ma un semplice dipendente/autista assunto da altro soggetto. Chiede quindi che la sua responsabilità penale venga esclusa perché non avrebbe personalmente assunto o ingaggiato i lavoratori irregolari.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura e confermato che la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998, pur essendo un reato proprio, non richiede che l'imputato abbia materialmente effettuato l'assunzione: è datore di lavoro anche chi, pur nell'ambito di un appalto o di un rapporto contrattuale con terzi, si avvale direttamente dell'attività lavorativa degli stranieri irregolari, impartendo direttive, controllandone la prestazione e corrispondendo la retribuzione. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto provato che il ricorrente, pur formalmente obbligato da un contratto d'appalto per conto di altro committente, ha reclutato, assunto, diretto e pagato i lavoratori irregolari, operando in piena autonomia come un appaltatore; perciò la qualifica di datore di lavoro è stata attribuita correttamente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12
La norma configura un reato proprio rivolto al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno; la Corte interpreta il concetto di 'datore di lavoro' in senso funzionale, comprendendo anche chi si avvale direttamente della prestazione lavorativa e la dirige, anche se non ha materialmente effettuato l'assunzione
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 25615 del 18/05/2011 - IFragasso, e Sez. 4, n. 31288 del 16/04/2013 - Mangione)
Principio consolidato: l'assunzione o l'ingaggio operati da terzi non escludono la responsabilità penale del soggetto che di fatto si avvale del lavoro irregolare; il committente o il soggetto che esercita il controllo, impartisce direttive e paga la retribuzione può essere qualificato datore di lavoro ai fini della responsabilità penale
Massime di principio
- Il concetto di datore di lavoro ai fini dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 va inteso in senso sostanziale e funzionale: conta il potere di direzione, controllo e l'effettivo avvalersi della prestazione, non soltanto la titolarità formale del rapporto di lavoro
- La circostanza che un terzo abbia materialmente assunto o reclutato i lavoratori irregolari non costituisce di per sé schermatura automatica della responsabilità di chi si avvale della prestazione; occorre valutare le concrete modalità di direzione, controllo e pagamento
- In casi simili la prova rilevante riguarda dichiarazioni dei lavoratori e di testimoni, elementi sulle modalità di reclutamento, la documentazione sui pagamenti e sulle istruzioni impartite: il quadro fattuale determina la qualificazione di datore di lavoro
- Per difendersi efficacemente chi è formalmente committente o dipendente deve produrre prove che dimostrino l'assenza di poteri decisionali, di controllo e di corresponsione diretta delle retribuzioni, nonché la reale autonomia organizzativa del soggetto che ha assunto i lavoratori
- La responsabilità penale è valutata caso per caso: la giurisprudenza favorisce un'approccio sostanziale volto a evitare che strutture contrattuali opache e l'uso di terzi escano dalla sfera di responsabilità quando sussistono elementi di controllo e sfruttamento
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