Sentenza n. 1600/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano operativo comunale approvato dal Comune di Carrara, unitamente agli atti di adozione e alle controdeduzioni sulle osservazioni della ricorrente, con riferimento agli ambiti PA.11.1, IC.2 e PA.11.2
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato quattordici motivi di ricorso contro alcune previsioni edificatorie del piano operativo comunale, sostenendo che esse avrebbero inciso sulla sua proprietà, determinato l'esproprio dello stradello privato di accesso, comportato la demolizione di un muro storico, la perdita di aree verdi e un aggravamento del carico urbanistico. Ha dedotto, in particolare: violazione dell'art. 96 della legge regionale Toscana n. 65/2014 per il superamento del termine triennale di formazione del piano; contrasto con gli obiettivi ambientali del PNRR e della transizione verde; disparità di trattamento nella tutela delle aree verdi; violazione dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014 e degli strumenti urbanistici sovraordinati, del piano strutturale, del PIT e del vincolo paesaggistico; inadeguatezza e irragionevolezza delle previsioni relative ai percorsi ciclabili, alle nuove abitazioni, ai parcheggi e alla perdita di aree verdi; insufficienza delle opere compensative; irragionevolezza del varco previsto nell'area a verde pubblico e della subordinazione delle opere di interesse generale all'iniziativa dei privati; mancata considerazione dell'inadeguatezza della viabilità esistente; difetto di esame e motivazione sulle osservazioni presentate; omessa istruttoria sulle criticità idrauliche connesse al Canale di Casala e sull'elettrodotto; carenza di uno studio sulla necessità di nuove abitazioni e sull'opportunità di privilegiare l'edilizia residenziale pubblica. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione comunale di difetto di legittimazione e interesse: la proprietà della ricorrente confina con le aree interessate, integrando la vicinitas, e l'incidenza delle previsioni sulla destinazione a viabilità pubblica dell'unico accesso privato alla proprietà costituisce pregiudizio concreto e sufficiente. Nel merito, ha escluso che il superamento del termine triennale previsto dall'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 determini l'illegittimità del piano, poiché la legge ricollega al ritardo il divieto temporaneo di determinati interventi edilizi sino alla pubblicazione dell'approvazione, non l'invalidità del piano tardivo. Ha ritenuto generica e non correttamente parametrata alle singole previsioni la censura fondata sul PNRR e sulla transizione verde, dovendo la conformità ambientale essere valutata rispetto alla pianificazione nel suo complesso. Ha escluso la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità o almeno l'analogia delle situazioni poste a confronto. Ha dichiarato inammissibili per genericità le censure relative alla violazione del piano strutturale, del PIT e del vincolo paesaggistico, perché la ricorrente non aveva individuato puntualmente le disposizioni violate e le specifiche previsioni del piano operativo incompatibili con esse. Ha inoltre rilevato che le schede di piano richiamavano le prescrizioni paesaggistiche, ambientali, geologiche, idrauliche e sismiche, rinviando alla fase attuativa e al rilascio dei titoli edilizi le verifiche di dettaglio. Le scelte sul percorso della pista ciclabile sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica non manifestamente irragionevole; il sovradimensionamento dei parcheggi è rimasto indimostrato; la perdita dell'area verde di proprietà altrui integra, per la ricorrente, un mero interesse di fatto. Il varco nell'area a verde pubblico è stato ritenuto giustificato dall'interclusione del fondo, fermo il limite della stretta funzionalità e il rispetto dei vincoli nella fase attuativa. La realizzazione delle opere di interesse generale subordinata all'iniziativa dei proprietari è stata considerata fisiologica rispetto ai meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica. La censura sulla viabilità è stata respinta anche perché gli standard di parcheggio relativi agli interventi più consistenti sono collocati sul viale XX Settembre e non sulla via Agricola. Le osservazioni dei privati sono state qualificate come apporti collaborativi e non come rimedi giuridici, sicché non era necessaria una motivazione analitica: era sufficiente il loro esame e il confronto con gli interessi generali della pianificazione, ritenuti adeguatamente effettuati dal Comune. Le schede di piano risultavano inoltre avere esaminato le condizioni di pericolosità idraulica, geologica e sismica. Infine, le contestazioni sulla necessità di nuove abitazioni e sulla preferenza per l'edilizia residenziale pubblica sono state ricondotte a valutazioni politiche e di merito, non sindacabili dal giudice amministrativo in assenza di manifesta illogicità. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 96 l.r. Toscana n. 65/2014
La durata massima del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle semplificate è stabilita in tre anni.
Il mancato rispetto del termine triennale non comporta l'illegittimità del piano approvato tardivamente; determina invece, ai sensi del secondo comma, il divieto temporaneo di dare corso a determinati interventi edilizi fino alla pubblicazione sul BURT dell'approvazione del piano.
art. 95 l.r. Toscana n. 65/2014
Disciplina i contenuti del piano operativo; la censura di violazione deve individuare puntualmente le disposizioni violate e le specifiche previsioni pianificatorie incompatibili.
artt. 100 e 101 l.r. Toscana n. 65/2014
Costituiscono il riferimento per i meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, che possono associare facoltà edificatorie e reperimento di aree per standard urbanistici nell'ambito di un disegno unitario di riqualificazione.
art. 19, comma 5, l.r. Toscana n. 65/2014
Il provvedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
Le osservazioni dei cittadini e dei proprietari sono apporti collaborativi; il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, purché risultino esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi alla pianificazione.
art. 73 c.p.a.
La decisione è stata preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche nei termini processuali.
Massime di principio
- La vicinitas, intesa come stabile collegamento tra il bene del ricorrente e l'area interessata dalla trasformazione urbanistico-edilizia, non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere; quest'ultimo richiede l'allegazione di uno specifico pregiudizio concreto. Tuttavia, l'incidenza della pianificazione sull'unico accesso alla proprietà privata è di per sé idonea a integrare tale pregiudizio.
- Il termine massimo previsto dalla legislazione regionale per la formazione di uno strumento urbanistico non determina, in caso di superamento, l'illegittimità dello strumento approvato tardivamente quando la legge ricolleghi espressamente al ritardo una diversa conseguenza, quale il divieto temporaneo di realizzare determinati interventi.
- Le censure contro uno strumento urbanistico fondate sul contrasto con una pluralità indistinta di norme, vincoli e strumenti sovraordinati sono inammissibili per genericità se non individuano puntualmente la disposizione violata e la specifica previsione pianificatoria incompatibile; il giudice non è tenuto a ricercare d'ufficio, tra molteplici disposizioni richiamate, il possibile parametro di illegittimità.
- Le scelte pianificatorie e le opzioni tecniche relative alla localizzazione e al tracciato delle opere pubbliche sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o difetto di istruttoria; non è sufficiente che la soluzione adottata sia semplicemente opinabile o preferibile, secondo il ricorrente, ad altra soluzione.
- Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici hanno natura di apporti collaborativi e non costituiscono rimedi giuridici; il loro rigetto non richiede una confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente che l'amministrazione ne consideri il contenuto e lo confronti con gli interessi generali perseguiti dalla pianificazione.
- Le contestazioni sulla necessità di nuove edificazioni, sulla distribuzione delle destinazioni d'uso e sulla preferibilità dell'edilizia pubblica attengono, di regola, al merito delle scelte urbanistiche e non sono sindacabili dal giudice amministrativo in assenza di una manifesta irragionevolezza o di un evidente travisamento.
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