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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10469/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di querela di falso relativo a una scrittura privata che integrava un contratto di locazione tra una casa di riposo e la controparte. In primo grado il tribunale aveva dato esito favorevole alla società ricorrente; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, ha rigettato la domanda della società e, accogliendo la riconvenzionale della controparte poi deceduta, ha dichiarato falsa la scrittura privata detenuta dalla società, con statuizione sulle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 223 c.p.c. per asserita omissione del verbale di deposito del documento impugnato di falso e della relativa procedura; 2) violazione dell'art. 70 c.p.c. per mancata comunicazione al Pubblico Ministero dell'inizio delle operazioni peritali, con nullità della consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per pretesa inammissibilità dell'appello della controparte; 4) vizio motivazionale, sostenendo che il punto decisivo non fosse la diversità materiale tra le copie della scrittura, ma chi avesse prodotto il documento falso per danneggiare l'altra parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il sequestro del documento e il verbale di deposito nella querela di falso sono attività rimesse alla discrezionalità del giudice e non sono assistite da una sanzione di nullità per il loro mancato compimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la nullità della consulenza per mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha natura relativa e, comunque, il motivo prospettava una violazione di cui potrebbe dolersi solo il Pubblico Ministero; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei giudizi in cui il P.M. non è titolare del potere di impugnazione, la sua partecipazione è assicurata dalla comunicazione degli atti al Procuratore Generale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione, poiché non trascriveva in modo essenziale gli atti rilevanti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sul vecchio paradigma del vizio di motivazione non più vigente e, comunque, volto a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 223 c.p.c.

    Nel procedimento di querela di falso il sequestro del documento e il verbale di deposito sono rimessi alla discrezionalità del giudice e non la loro omissione non determina nullità, perché si tratta di attività ordinatorie.

  • art. 70 c.p.c.

    L'intervento del Pubblico Ministero nei casi previsti è assicurato dalla comunicazione/invio degli atti; la mancata comunicazione delle operazioni peritali non determina, di per sé, la nullità dedotta dalla parte ricorrente.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità della consulenza tecnica per omessa comunicazione delle operazioni è relativa e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione, se ne ha avuto regolare comunicazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull'inammissibilità dell'appello richiede specificità e indicazione puntuale degli atti e delle ragioni di doglianza; non basta una deduzione generica o apodittica.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti correttamente ai vizi dedotti e formulati con i requisiti di specificità richiesti dal ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vecchio vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non è più vigente; il controllo di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, in modo specifico e sintetico, a pena di inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il principio di specificità del ricorso impone chiarezza e sinteticità, con indicazione puntuale degli elementi rilevanti per il controllo di legittimità.

  • art. 71 c.p.c.

    Nelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero non abbia autonoma facoltà di impugnare, le sue funzioni sono assicurate dalla comunicazione degli atti al Procuratore Generale presso il giudice ad quem.

  • art. 72 c.p.c.

    Il potere di impugnazione del Pubblico Ministero sussiste solo nelle cause per le quali la legge gli attribuisce tale potere.

  • art. 137 disp. att. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la comunicazione/trasmissione degli atti al Procuratore Generale assicura l'intervento del Pubblico Ministero nei casi in cui non sia titolare di autonoma impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 l. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel testo unico spese di giustizia la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di soccombenza processuale in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso, il mancato compimento del sequestro del documento o della verbalizzazione del deposito non comporta nullità quando tali attività sono lasciate alla valutazione discrezionale del giudice e non sono previste sanzioni processuali.
  • La nullità della consulenza tecnica per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha natura relativa e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte legittimata, non potendo essere fatta valere in modo generico o da soggetto privo di specifica legittimazione a dolersene.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello richiede il rigoroso rispetto del principio di specificità e dell'onere di indicare con precisione atti e documenti rilevanti; la mera affermazione apodittica non è sufficiente.
  • Il motivo ex art. 360 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una rivalutazione del fatto, che resta preclusa al giudice di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una trascrizione essenziale e chiara degli atti e documenti su cui si fonda il motivo, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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