Ordinanza n. 223/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 fino al 15 novembre 2026, l’apertura notturna degli esercizi di vicinato con distributori automatici di alimenti e bevande in una delimitata zona urbana
Esito
Favorevole al resistente (comune e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluse le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni asseritamente subiti e futuri. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emerge che la contestazione riguardava, in sostanza, i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente e la proporzionalità del divieto di apertura notturna imposto all’attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di prima valutazione, ha ritenuto l’ordinanza sindacale adeguatamente motivata quanto ai presupposti per l’adozione, con riferimento alla situazione contingente di degrado urbano e di pericolo per la sicurezza pubblica, rispetto alla quale l’apertura notturna degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può plausibilmente favorire fenomeni aggregativi. Il giudice ha inoltre considerato il provvedimento temporalmente delimitato e proporzionato, poiché riferito al periodo estivo e destinato a cessare il 15 novembre 2026. Il sacrificio economico e organizzativo imposto alla ricorrente, consistente nella chiusura dalle ore 22.00 alle ore 06.00, è stato ritenuto non sproporzionato rispetto all’interesse pubblico primario alla sicurezza urbana. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza sindacale adottata quale Ufficiale del Governo per fronteggiare una situazione contingente di degrado urbano e di pericolo per la sicurezza pubblica.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente può superare il vaglio del fumus boni iuris quando risulti prima facie motivata in relazione a una situazione contingente di degrado urbano e di pericolo per la sicurezza pubblica, anche sulla base della plausibile idoneità di determinate attività notturne a favorire fenomeni aggregativi.
- Il divieto temporaneo di apertura notturna di esercizi commerciali può essere ritenuto proporzionato all’interesse pubblico alla sicurezza urbana quando sia circoscritto a una specifica area, limitato alle ore notturne e temporalmente delimitato in relazione al periodo nel quale si prevede un aggravamento degli episodi di degrado o pericolo.
- In sede cautelare, il sacrificio imposto a un’attività economica dalla limitazione temporanea dell’orario può risultare non sproporzionato quando sia comparato con l’interesse pubblico primario alla sicurezza urbana e la misura non ecceda i limiti temporali e territoriali necessari.
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