Ordinanza n. 6342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 193 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva deciso la controversia relativa al diniego di autorizzazione idraulica per interventi su due appezzamenti agricoli
Esito
La controversia
Il Consorzio di bonifica ha proposto appello contro la sentenza del TAR relativa al diniego di autorizzazione idraulica opposto alla società agricola. La controversia richiede l'accertamento tecnico dello stato dei luoghi, della completezza della documentazione prodotta per ottenere l'autorizzazione e della conformità degli interventi ai requisiti tecnici del Piano Idraulico. Per il primo appezzamento occorre verificare l'idoneità del meccanismo del sifone rovescio a rispettare l'art. 20 del Piano Idraulico, considerando i rilievi formulati dal Consorzio nel diniego e interpretando tecnicamente la nozione di rete scolante di prima ricezione, anche alla luce della prassi consortile. Per il secondo appezzamento occorre accertare se le variazioni di quota progettate possano modificare l'estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica e innalzare la quota del terreno lungo la sponda sinistra del canale Tre Piccioni, determinando un incremento della pericolosità idraulica dei terreni sulla sponda destra. Il Consiglio ha inoltre richiesto un confronto motivato con le conclusioni del verificatore nominato in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione sulle questioni di rito e di merito e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Ha incaricato il Direttore del Dipartimento di ingegneria civile dell'Università Roma Tre, con facoltà di delega, di svolgere gli accertamenti tecnici indicati. Il verificatore dovrà comunicare alle parti la data e il luogo di inizio delle operazioni entro trenta giorni, esaminare lo stato dei luoghi e la documentazione, tenere conto delle conclusioni della verificazione di primo grado, depositare una relazione preliminare entro sessanta giorni dall'inizio delle operazioni, ricevere le osservazioni delle parti entro quindici giorni e depositare la relazione finale entro i successivi trenta giorni. Le parti possono nominare tecnici di fiducia. Il Consorzio deve prestare collaborazione e fornire l'ausilio necessario; la mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. L'udienza di discussione del merito sarà fissata con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, individuando il soggetto incaricato e i quesiti tecnici necessari alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata collaborazione del Consorzio con il verificatore può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
art. 20 del Piano Idraulico
Prevede i requisiti tecnici da verificare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del Consorzio, con riguardo anche al meccanismo del sifone rovescio e alla rete scolante di prima ricezione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi, sulla conformità di un progetto a prescrizioni idrauliche e sugli effetti delle opere sulla pericolosità idraulica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., formulando quesiti puntuali e demandando al verificatore anche il confronto motivato con precedenti accertamenti tecnici svolti in primo grado.
- Nella verificazione possono essere esaminati non soltanto gli elaborati progettuali, ma anche la completezza della documentazione presentata nel procedimento amministrativo e la prassi tecnica seguita dall'amministrazione, quando tali elementi siano rilevanti per interpretare i requisiti prescritti dal piano idraulico.
- La mancata collaborazione dell'amministrazione con il verificatore può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. come argomento di prova e può incidere sulla regolazione delle spese di lite.
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