Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 931/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 14.3.2025, con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica prot. partenza n. 505/2025 del 10.3.2025, con cui è stato negato l’assenso alla predetta istanza della società ricorrente ed inibita l’esecuzione dei relativi lavori; c) dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese; d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202502232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione unica e inibizione dei lavori per la realizzazione di una nuova infrastruttura per comunicazioni elettroniche, nonché art. 25 delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina comunale n. 31 del 14 marzo 2025 e il provvedimento del 10 marzo 2025, deducendo: violazione dell’art. 44, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 259/2003 e vizi di istruttoria, presupposti, illogicità e arbitrarietà, sostenendo che si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria anche se la conferenza di servizi non era stata convocata o non si era conclusa entro il termine previsto; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione; violazione dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003; invalidità derivata dei provvedimenti comunali per l’illegittimità dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.; ulteriori vizi di difetto di istruttoria e presupposti, poiché il diniego avrebbe richiamato una nota della Soprintendenza già annullata. In particolare, l’impianto progettato ricadeva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e la disciplina del piano paesaggistico consentiva gli impianti tecnologici e infrastrutturali, inclusi quelli telefonici, soltanto se interrati. La ricorrente ha sostenuto che tale prescrizione fosse irragionevole e sostanzialmente impeditiva degli impianti di telefonia mobile, necessariamente sviluppati in altezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha escluso la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, rilevando che l’installazione richiedeva l’acquisizione di atti di diverse amministrazioni tutorie, inclusa l’autorizzazione paesaggistica, e che il Comune non aveva previamente indetto la conferenza di servizi prescritta dall’art. 44, comma 7. La mera trasmissione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte, effettuata dal richiedente ai sensi del comma 5, non sostituisce la conferenza di servizi di competenza dell’amministrazione procedente. Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 25 delle N.T.A. del P.T.P., affermando che il favore legislativo per la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non prevale sulle discipline paesaggistiche e ambientali poste a tutela di interessi differenziati; il piano paesaggistico può quindi introdurre anche divieti o limitazioni incisive, compresa la prescrizione dell’interramento. Il rigetto della censura principale ha comportato anche il rigetto dell’invalidità derivata. Il quinto motivo non è stato esaminato, poiché i provvedimenti erano plurimotivati e la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggerli. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune; spese compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura; nulla per le spese nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Campania.

Norme richiamate

  • art. 44, commi 5, 7, 8, 9 e 10 d.lgs. 259/2003

    «Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali»

    Il silenzio-assenso speciale presuppone che, quando sono necessari atti di più amministrazioni, l’amministrazione procedente abbia previamente indetto la conferenza di servizi prevista dal comma 7. La trasmissione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte da parte del richiedente non è sufficiente a sostituire tale adempimento.

  • art. 43, comma 4 d.lgs. 259/2003

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all’istanza autorizzatoria unica, senza autonoma ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 25 N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese

    La prescrizione che consente gli impianti tecnologici e infrastrutturali, inclusi quelli telefonici, soltanto se interrati è stata ritenuta applicabile e non illegittima, in quanto espressione della tutela paesaggistica.

  • art. 55, comma 10 c.p.a.

    Consente di definire sollecitamente il merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso speciale previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presuppone, quando siano necessari provvedimenti o pareri di più amministrazioni, la previa indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente ai sensi del comma 7.
  • La comunicazione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte effettuata dal soggetto richiedente non sostituisce la conferenza di servizi che l’amministrazione procedente è tenuta a convocare ai sensi dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003.
  • Il favore dell’ordinamento per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non esclude l’applicazione delle discipline paesaggistiche e ambientali né impedisce ai piani paesaggistici di imporre divieti o limitazioni anche incisive, purché finalizzati alla tutela del paesaggio.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggere il provvedimento e determina il rigetto del ricorso, anche se le ulteriori motivazioni siano contestate o eventualmente illegittime.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincoli e piani paesaggisticiConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.