Sentenza n. 15773/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 118) il 21 maggio 2022, recante la «Determinazione del contributo annuale per l'utilizzo delle frequenze digitali 2020-2021».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 14 marzo 2022 che ha determinato il contributo annuale per l’utilizzo delle frequenze digitali per gli anni 2020 e 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di rete)
Prevale il privato
La controversia
Un operatore di rete nazionale ha impugnato il decreto ministeriale che, per il 2020 e il 2021, ha fissato in 2.062.077 euro annui il contributo per ciascuna rete nazionale, calcolandolo applicando un’aliquota dell’8,5% a ricavi medi di settore pari a 24.259.724 euro, allo scopo di assicurare al bilancio dello Stato introiti complessivi non inferiori a 32,8 milioni di euro. La ricorrente ha dedotto: (1) l’illegittimità derivata del decreto per incompatibilità con la direttiva 2018/1972 delle norme nazionali che ancorano la determinazione dei contributi a un gettito minimo di finanza pubblica, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione dell’art. 42, commi 4-6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’art. 42 della direttiva, manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, perché il contributo è uniforme per tutti gli operatori e non considera l’effettiva disponibilità e qualità delle frequenze assegnate né le specifiche condizioni economiche di ciascun operatore. In particolare, la ricorrente ha lamentato disagi conseguenti allo spegnimento anticipato del canale 50 e l’assenza tempestiva di frequenze sostitutive idonee; (3) violazione dell’obbligo di gestione efficiente dello spettro, poiché il meccanismo privilegerebbe il raggiungimento delle entrate pubbliche rispetto all’efficiente utilizzazione delle frequenze; (4) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il Ministero avrebbe utilizzato un ricavo medio ricavato da dati Agcom non specificati né pubblicati, senza accertare il valore effettivo dei diritti d’uso assegnati ai singoli operatori. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto, ritenendo fondati congiuntamente i motivi, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2026, causa C-25. La Corte ha chiarito che il perseguimento di un gettito annuo minimo costituisce un obiettivo legittimo, ma il contributo deve essere fissato a un livello adeguato che rifletta il valore dei diritti d’uso e non può determinare un gettito superiore a tale valore; il controllo di proporzionalità va riferito ai contributi imposti ai singoli operatori, non alla sola somma complessiva prestabilita. Applicando tali criteri, il TAR ha rilevato che il decreto non documenta un’istruttoria sul valore effettivo e individualizzato dei diritti d’uso, ma si fonda su un ricavo medio di settore non riscontrabile negli atti e su un’aliquota scelta al dichiarato fine di conseguire le entrate pubbliche, senza un effettivo vaglio di proporzionalità. Il metodo forfettario non consente quindi di verificare se i contributi siano commisurati al valore dei diritti d’uso e se il gettito minimo sia superiore a tale valore. Il TAR ha inoltre precisato che il contributo può gravare solo sugli operatori che dispongano effettivamente della risorsa frequenziale assegnata, libera da interferenze e idonea alla trasmissione sull’intero territorio nazionale. L’amministrazione dovrà rieditare il potere conformandosi alla sentenza. Le spese sono state compensate per l’elevata complessità della controversia; non è stato disposto un rinvio pregiudiziale, essendo stata la questione esaminata alla luce della pronuncia della Corte di giustizia già intervenuta.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2002/20/CE
l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa un importo annuo minimo di gettito che deve derivare dai contributi previsti ai sensi di tale articolo 13, purché detto importo sia calcolato in modo da non essere superiore al valore dei diritti d’uso delle frequenze radio e, di conseguenza, sia fissato tenendo conto della prevedibile redditività di dette frequenze radio
È compatibile con la direttiva perseguire un gettito annuo minimo mediante i contributi per i diritti d’uso, a condizione che il gettito non ecceda il valore dei diritti e che la quantificazione consideri la loro prevedibile redditività.
art. 8 direttiva 2002/21/CE
gli Stati membri devono far sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, che sono segnatamente la promozione della concorrenza e la gestione efficiente delle radiofrequenze
La fissazione dei contributi deve rispettare trasparenza, giustificazione obiettiva, proporzionalità e non discriminazione, tenendo conto anche della promozione della concorrenza e della gestione efficiente delle radiofrequenze.
art. 42, commi 4-6, d.lgs. 259/2003
Nel caso di specie, nel preambolo del Decreto impugnato, non si dà conto di un’istruttoria compiuta dal Ministero sul punto, vale a dire in ragione dell’effettivo valore d’uso della frequenza assegnata a ciascun operatore, ma viene preso a riferimento un “ricavo medio” desunto da dati disponibili (di cui non v’è traccia) forniti dall’Autorità di regolazione, ciò che si risolve in un difetto di istruttoria.
I criteri di determinazione dei contributi devono essere applicati con un’istruttoria idonea a considerare il valore effettivo del diritto d’uso spettante a ciascun operatore; il ricorso a un dato medio non documentato non soddisfa tale esigenza.
art. 1, commi 172-174, l. 208/2015
Inoltre, viene fissata un’aliquota contributiva ritenuta “ragionevole” al (solo) dichiarato fine di “ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato” e, dunque, un meccanismo volto ad innalzare arbitrariamente tale introito in difetto di un vaglio di proporzionalità.
L’obiettivo legale di garantire introiti annuali al bilancio pubblico non esonera l’amministrazione dal verificare che il contributo sia proporzionato e commisurato al valore dei diritti d’uso.
art. 42 direttiva (UE) 2018/1972
Il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso, come le frequenze televisive in tecnica digitale, implica che l’importo di tale contributo sia fissato ad un livello adeguato che rispecchi segnatamente il valore dei diritti d’uso di tali risorse, il che esige di prendere in considerazione la situazione economica e tecnologica del mercato interessato
La determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze deve rifletterne il valore e considerare la situazione economica e tecnologica del mercato, in modo da favorire l’uso ottimale delle risorse.
Massime di principio
- Il perseguimento di un obiettivo di finanza pubblica, quale la garanzia di un gettito annuo minimo derivante dai contributi per i diritti d’uso delle frequenze, è legittimo, ma il gettito non può superare il valore dei diritti e il contributo deve essere fissato tenendo conto della loro prevedibile redditività.
- La proporzionalità del contributo per l’uso di frequenze deve essere verificata con riferimento all’onere imposto a ciascun operatore e al valore effettivo del diritto d’uso individualmente assegnato; il solo rispetto di un obiettivo di gettito complessivo non dimostra la proporzionalità.
- La determinazione del contributo non può fondarsi esclusivamente su valori medi di settore non documentati quando ciò impedisca di verificare il valore effettivo dei diritti d’uso assegnati ai singoli operatori; occorrono un’istruttoria e una motivazione che consentano il controllo di proporzionalità.
- Il contributo per l’utilizzo di una risorsa frequenziale può essere imposto soltanto all’operatore che ne abbia la disponibilità effettiva e possa utilizzarla in condizioni idonee, libera da interferenze e capace di assicurare la trasmissione prevista.
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