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Sentenza

Sentenza del 15/06/2021 n. 16778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Recorso avverso la qualificazione fiscale della C. in relazione all'imposta erariale sull'energia elettrica per il periodo 1/1/2004-31/12/2008: l'Agenzia contestava che la C. dovesse essere considerata "venditore" (soggetto passivo dell'accisa) invece che "consumatore finale", sostenendo la violazione dell'art. 53 TUA. La CTR aveva ritenuto che la C., gestendo un sito produttivo e prestando servizi multiservizio alle imprese ivi operanti (compresa la fornitura di energia come elemento di un più ampio servizio), fosse consumatrice finale e non venditrice. In Cassazione si è ricostruito il quadro normativo (TUA e successive modifiche) e si è affermato che il presupposto dell'imposta è la produzione di energia e la sua esigibilità è condizionata all'immissione in consumo o alla fatturazione al consumatore finale; pertanto soggetto passivo è il produttore o chi fattura l'energia ai consumatori finali, mentre gli intermediari che non fatturano non assumono la qualifica di venditore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha confermato che fiscalmente rileva il rapporto tra il produttore di energia (Axxxx Exxxx) e la C., e che i rapporti contrattuali tra la C. e le società terze (contratti multiservice in virtù dei quali la C. forniva energia come parte di un pacchetto di servizi) hanno rilievo solo privatistico e non tributario. Pertanto la C. è stata considerata consumatrice finale e non venditrice soggetta all'accisa; il ricorso è stato respinto e le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA), art. 53

    comma 1, lett. a) b) c) e comma 4

    L'art.53 individua il soggetto passivo; la Corte interpreta che il 'venditore' sia chi effettua la fatturazione al consumatore finale, e che la fatturazione costituisca elemento rilevante per l'esigibilità dell'accisa

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 2

    Stabilisce il principio generale secondo cui l'obbligazione per l'accisa nasce alla fabbricazione o importazione e l'esigibilità è sospensivamente collegata all'immissione in consumo

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 52

    Configura l'imposta di fabbricazione dell'energia elettrica, coerente con il principio che la produzione è il fatto generatore

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 54

    Definizione di officina di produzione e criteri per equiparazioni; utile per distinguere chi esercita produzione/attività assimilata

  • D.Lgs. n. 26/2007

    Novellazione che ha introdotto la nozione di venditore come soggetto che fattura al consumatore finale; la Corte ritiene che la modifica non abbia alterato il nucleo sostanziale del tributo (produzione come presupposto e immissione in consumo come condizione di esigibilità)

  • Dir. 2003/96/CE e giurisprudenza UE (es. C-31/17 Cristal Union)

    Confermano i principi sul punto: la disciplina nazionale deve rispettare il quadro comunitario che collega imponibilità alla concreta immissione al consumo e alla capacità contributiva

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    es. Cass. n. 10684/2020, 14550/2020, 15712/2020, Sez. U. 33687/2018

    Consolidano il principio che soggetto passivo è il produttore o chi fattura al consumatore finale; le cessioni intermedie prive di fatturazione al consumatore hanno rilevanza privatistica

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica il fatto generatore è la produzione; l'esigibilità dell'imposta è condizionata all'immissione in consumo o alla fatturazione al consumatore finale: chi effettua la fatturazione verso il consumatore è il soggetto passivo.
  • Se un soggetto fornisce energia come parte di un contratto multiservizio e non emette fattura diretta per la vendita di energia al terzo, quel soggetto di norma è qualificabile come consumatore finale o intermediario privatistico, non come venditore ai fini dell'accisa.
  • Per riqualificare un intermediario come 'venditore' occorre dimostrare elementi fattuali di fatto vendita/cessionedi energia (es. fatturazione diretta dell'energia, controllo sulla immissione al consumo, ruolo sostanziale nella rivendita), non basta l'esercizio di attività accessorie o l'inclusione dell'energia in pacchetti multiservizio.
  • Nella valutazione probatoria è rilevante la documentazione di fatturazione e i contratti: deve emergere chiaramente chi fattura l'energia al consumatore finale e le modalità di trasferimento dell'energia.
  • In caso di contenzioso è utile provare lo status di produttore/fatturante (chi emette bollette/fatture per l'energia) piuttosto che fare affidamento solo su titoli contrattuali interni che non traducano in obblighi di fatturazione verso i terzi.
  • Proceduralmente, anche le notifiche devono essere riattivate con tempestività se il primo tentativo fallisce: il notificante deve riprendere la procedura entro un termine breve (indicativamente entro metà del termine previsto dall'art.325 c.p.c., salvo prova contraria) per conservare la tempestività.
  • Quando si propone un ricorso contro avvisi accertativi su accise, valutare sia il profilo sostanziale (chi è il soggetto passivo e quando matura l'esigibilità) sia quello probatorio (prove di fatturazione, flussi contrattuali, documentazione tecnico-contabile)

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