Cassazione Penale, Sentenza n. 17672/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per presunta partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi relativi al ruolo associativo (contestando natura organizzativa o anche mera partecipazione, mancata interattività associativa e discontinuità temporale delle condotte); 2) carenza delle esigenze cautelari, per presunta scarsa concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in buona parte, una diversa valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; inoltre la motivazione del Tribunale è stata considerata logica e fondata su plurime emergenze (conversazioni criptate, apparecchi crittografici, collegamenti con vertici dell'organizzazione, precedenti accertamenti nell'ambito dell'inchiesta 'Koleos', importazioni massicce di cocaina). Il Tribunale aveva altresì motivato adeguatamente le esigenze cautelari richiamando la presunzione normativa e la latitanza dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990
Le norme sono state richiamate per inquadrare i reati-fine e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Collegio ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione e ruolo organizzativo del ricorrente nell'ambito di un traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina.
art. 275 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per sostenere la presunzione secondo cui soggetti operanti ai livelli elevati del narcotraffico presentano un concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa; tale presunzione, unita ad altri elementi (apparecchi criptati, chat riservate, collegamenti con fornitori), giustifica la custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione non ammette ricorsi che propongano una nuova valutazione del quadro probatorio: vanno denunciati vizi di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti.
- La latitanza dell'indagato costituisce un elemento indiziario significativo, anche in relazione alla partecipazione a organizzazioni criminali strutturate, e rafforza il requisito del pericolo di fuga o di ostacolo a indagini.
- Il ruolo di 'organizzatore' nell'ambito di associazioni dedite al narcotraffico può essere riconosciuto anche quando l'agente agisca in posizione di subalternità rispetto ai vertici, purché emerga il coordinamento o l'assunzione di compiti esecutivi rilevanti.
- La presenza di comunicazioni criptate, telefonia dedicata e collegamenti con fornitori internazionali costituisce elemento concreto e grave di indizio, idoneo a sostenere la misura cautelare quando inserito in un quadro investigativo complessivo.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari in sede di legittimità è necessario proporre censure specifiche e dimostrare la manifesta illogicità o l'inapplicabilità della motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o non confrontate con l'ordinanza sono inammissibili.
- La risalente temporalità delle ultime condotte non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione quando sussistono altri elementi (posizione nell'organizzazione, strumenti di comunicazione, rete di protezione).
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