Sentenza n. 2390/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 181/2025 emessa e pubblicata in data 02.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato il riconoscimento della carta docente per due annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta docente per l’importo complessivo di 1.000 euro. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute e il ricorrente ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato d’ufficio, tuttavia, la nullità della procura alle liti, contenuta in un file danneggiato e totalmente illeggibile, dal quale non era possibile ricavare alcun elemento idoneo a dimostrare la volontà della parte di promuovere il giudizio amministrativo. Il ricorrente non poteva avvalersi della presunzione di riferibilità della procura al ricorso prevista per la procura apposta in calce o su foglio separato notificato unitamente all’atto, poiché il contenuto della procura era privo di espressioni intelligibili e non consentiva di verificare la specialità del mandato. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante la nuova procura depositata il 28 aprile 2026, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura alle liti. La procura originaria era totalmente illeggibile a causa del danneggiamento del file e non consentiva di accertare la volontà della parte di instaurare il giudizio né la specialità del mandato. Il giudice ha escluso che la procura potesse ritenersi valida in forza della sua collocazione o del collegamento materiale con il ricorso, poiché mancava qualsiasi contenuto intelligibile e non era possibile verificare l’assenza di espressioni incompatibili con la proposizione dell’azione. È stata inoltre esclusa la possibilità di sanare il vizio mediante la nuova procura depositata successivamente, in applicazione dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11, che esclude l’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo. Il TAR non ha quindi esaminato l’avvenuto adempimento del Ministero né pronunciato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero al giudicato del giudice ordinario.
art. 83, comma 3, c.p.c.
Richiamato per l’orientamento secondo cui la procura su foglio separato può essere riferita al giudizio quando è notificata unitamente all’atto cui accede; tale criterio presuntivo non è applicabile quando il contenuto della procura è totalmente illeggibile.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La sua applicabilità al processo amministrativo è esclusa, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria richiamato dal TAR; pertanto la nuova procura depositata successivamente non può sanare il vizio della procura originaria.
Massime di principio
- Una procura alle liti totalmente illeggibile, contenuta in un file danneggiato, è nulla quando non consente di ricavare la volontà della parte di promuovere il giudizio amministrativo né di verificare la specialità del mandato.
- La presunzione di riferibilità della procura al ricorso, derivante dalla sua apposizione in calce o su foglio separato notificato unitamente all’atto, non opera quando il contenuto della procura è privo di elementi intelligibili o contiene elementi tali da non consentire di accertarne la riferibilità e la specialità.
- Nel processo amministrativo il vizio della procura alle liti non è sanabile mediante il deposito successivo di una nuova procura, non trovando applicazione l’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamato nella decisione.
- La nullità della procura alle liti impedisce l’esame della domanda di ottemperanza e determina l’inammissibilità del ricorso, anche quando l’Amministrazione abbia successivamente adempiuto al giudicato.
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