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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39098/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare disposta dal GUP (art. 304 c.p.p.). Contestava la mancanza dei presupposti per la sospensione, lamentando l'assenza della "particolare complessità" del processo, la genericità delle motivazioni (richiamo allo studio degli atti, eterogeneità delle imputazioni e necessità di articolare la discussione), l'assenza di richieste di integrazione probatoria e l'«anomalia» della dilatazione dei tempi processuali per il rinvio che lasciò decorrere tre mesi senza attività processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata. Ha richiamato il principio secondo cui la sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, c.p.p. si fonda su una valutazione prognostica della "particolare complessità" con riferimento all'attività da compiere durante il dibattimento/giudizio (numero di imputati, numero e complessità delle imputazioni, previsione di più udienze per requisitoria e discussioni, possibili integrazioni probatorie e profili organizzativi). Ha inoltre escluso che la mera programmazione del rinvio o la durata del rinvio imputabile all'organizzazione del ruolo costituisca profilo sindacabile in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 304 cod. proc. pen. (comma 2)

    Collega la sospensione dei termini di custodia cautelare ai tempi di svolgimento delle udienze e di deliberazione della sentenza; la valutazione della "particolare complessità" è prognostica e riguarda l'attività da compiere nel corso del dibattimento o del giudizio, non lo studio preliminare degli atti; richiede motivazione espressa e puntuale.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina della custodia cautelare e dei suoi termini; nel caso è stata invocata dal ricorrente in correlazione all'art. 304, ma la Corte si è concentrata sull'applicazione e interpretazione dell'art. 304.

  • art. 13 Cost.

    Diritto alla libertà personale invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini, se adeguatamente motivata ai sensi delle norme processuali, non contrasti con il principio costituzionale, purché vi sia valutazione prognostica e motivazione specifica.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Tipologia di reato (associazione di tipo mafioso) richiamata nel procedimento; la presenza di reati aggravati dalla normativa antimafia è elemento considerato nella valutazione della complessità del giudizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (menzionato)

    Richiamato come fattore aggravante delle imputazioni; la Corte ha considerato l'aggravamento tra gli elementi che contribuiscono alla complessità procedurale.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. si fonda su una valutazione prognostica: va motivata in relazione all'attività che ancora si dovrà svolgere nel corso del dibattimento o del giudizio, non limitandosi allo studio degli atti già disponibili.
  • Fattori rilevanti per giustificare la "particolare complessità" includono il numero degli imputati, il numero e la complessità dei capi d'imputazione, la previsione di molteplici udienze per requisitoria e discussioni, l'eventualità di numerosi testi o di complessa acquisizione di fonti come intercettazioni, nonché ragioni organizzative e logistiche del processo.
  • La mera assenza, sino a quel momento, di richieste di integrazione probatoria non esclude la possibilità di sospensione se è prevedibile che l'attività processuale futura richiederà tempi dilatati; tuttavia la decisione deve comunque indicare le ragioni prognostiche concrete.
  • Il rinvio di udienze o la programmazione dei termini attengono al potere ordinatorio del giudice di merito e, salvo ipotesi di manifesta illogicità o carenza motivazionale, difficilmente sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Per contestare efficacemente la sospensione in casi analoghi occorre documentare puntualmente l'assenza di elementi che possano rendere ragionevole una previsione di tempi dilatati (ad esempio dimostrare che la discussione e le attività future saranno brevi o che non vi è rischio di integrazioni probatorie) e segnalare specifiche anomalie organizzative comprovabili.

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