Cassazione Civile, Ordinanza n. 26316/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da due domande contrapposte: da un lato, le società avevano chiesto la restituzione, come indebito, di somme corrisposte all'ex amministratore a titolo di emolumenti e rimborsi spese ritenuti non dovuti; dall'altro, l'ex amministratore aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di euro 90.000,00, oltre accessori, a titolo di trattamento di fine mandato (TFM). Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il diritto al TFM non fosse stato provato, poiché mancava la delibera assembleare costitutiva del relativo diritto e l'ordine di esibizione disposto in primo grado non poteva supplire alla carenza probatoria della parte. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, o in subordine vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non aveva considerato un documento prodotto in appello contenente un riconoscimento di debito della società e i capitoli di prova articolati in relazione a tale documento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 210, 232 e 115 c.p.c., assumendo che l’inottemperanza all’ordine di esibizione della delibera assembleare avrebbe dovuto avere valenza probatoria autonoma, anche in presenza di una documentazione che richiamava una precedente delibera del 1989 e di una successiva delibera del 2002 che riconosceva il TFM. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non chiariva come il fatto sarebbe stato devoluto al giudice d’appello, confondeva il fatto storico con l’interpretazione del documento e non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza; il secondo perché non individuava con precisione i passaggi della decisione censurati, non riproduceva il contenuto dell’ordine di esibizione, non indicava l’esito del relativo incidente in primo grado né la sua devoluzione in appello, e inoltre fondava tardivamente la censura su questioni di non contestazione e sull’efficacia probatoria dell’inottemperanza all’ordine di esibizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'ex amministratore per TFM, poiché le censure erano formulate in modo generico e non autosufficiente, non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. e tendevano impropriamente a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere correttamente ricondotti al vizio effettivamente denunciato; non è consentito mascherare sotto il n. 5 censure che attengono alla violazione di norme processuali o alla rivalutazione del materiale probatorio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, nonché il loro preciso collocamento nel giudizio di merito; la mancata autosufficienza comporta inammissibilità.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione non può essere utilizzato per aggirare l’onere della prova gravante sulla parte che agisce o resiste in giudizio; la sua invocazione richiede comunque una specifica deduzione processuale.
art. 232 c.p.c.
L’eventuale rifiuto di rispondere all’interrogatorio formale o la mancata collaborazione probatoria non possono essere richiamati in modo generico: occorre spiegare in quale fase e con quali effetti la condotta processuale rilevi.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione può avere rilievo solo se il fatto e la relativa allegazione risultino specificamente individuati e tempestivamente dedotti; non basta un richiamo assertivo e generico.
art. 157 c.p.c.
Le nullità relative devono essere eccepite nella prima difesa o comunque nella fase processuale utile; l’eccezione tardiva è preclusa.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata in Cassazione.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
La memoria istruttoria richiamata dal ricorrente è stata utilizzata per produrre documenti e articolare istanze istruttorie, ma ciò non esonera dalla necessità di specifica allegazione e prova nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la mancata valorizzazione di un documento come fonte di un certo significato giuridico: il fatto storico omesso deve essere specificamente indicato, così come la sua effettiva deduzione nel giudizio di merito.
- Chi denuncia la mancata ammissione o la mancata considerazione di mezzi istruttori deve indicare in modo puntuale il contenuto dell’istanza, la decisione assunta sul punto nei gradi precedenti, e la devoluzione della questione in appello; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non sostituisce l’onere di allegazione e prova della parte che aziona un diritto: i documenti costitutivi della pretesa devono essere individuati, prodotti o comunque richiesti in modo puntuale, e l’inadempimento dell’ordine non produce automaticamente una presunzione favorevole alla parte istante.
- La deduzione di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. richiede l’esatta individuazione dei fatti asseritamente non contestati, del momento processuale in cui la non contestazione sarebbe avvenuta e del loro effettivo rilievo nel thema decidendum.
- Le nullità relative e le doglianze legate allo svolgimento dell’istruzione devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti sono precluse e non possono essere recuperate in cassazione come censure generiche di violazione di legge.
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