Cassazione Civile, Ordinanza n. 40924/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento fondati sul c.d. vecchio redditometro, con i quali l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato per il 2007 e il 2008 sulla base di un accertamento sintetico-induttivo: erano stati valorizzati, pro quota annuale, conferimenti a una cooperativa, l'acquisto di due immobili, le spese di mantenimento di cinque immobili, il possesso di un'autovettura e il pagamento di un premio assicurativo. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR, invece, aveva respinto l'appello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, escludendo l'applicabilità retroattiva del nuovo redditometro ai periodi anteriori al 2009, ritenendo necessario che il contribuente dimostrasse un nesso eziologico tra smobilizzi patrimoniali e spese sostenute, e dichiarando inammissibile come nuovo motivo di appello la contestazione relativa a un incremento patrimoniale di euro 70.000 per l'acquisto di un immobile nel 2012. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e di altre norme, sostenendo che il nuovo redditometro, più favorevole e più aderente al contesto socio-economico, dovesse applicarsi anche ai periodi precedenti; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, contestando l'affermazione secondo cui il contribuente dovesse provare il nesso tra fonte patrimoniale e spesa, poiché sarebbe sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta e non anche il loro concreto impiego; 3) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione sull'incremento patrimoniale relativo all'acquisto dell'immobile, che secondo la ricorrente sarebbe stata già introdotta in primo grado in via generale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha escluso la retroattività del nuovo redditometro ai periodi d'imposta anteriori al 2009, richiamando l'art. 22 d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010 e la giurisprudenza consolidata sul punto. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo perché, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che alleghi che le spese derivino da risorse non reddituali non deve provare un nesso materiale tra singola fonte e singolo impiego, ma deve dimostrare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di tali fonti, con documenti idonei a rendere plausibile che esse abbiano potuto finanziare le spese contestate. La CTR aveva invece richiesto una prova più rigorosa e non aveva esaminato la documentazione relativa alla disponibilità, da tempo, delle fonti utilizzate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la nuova deduzione in appello aveva introdotto presupposti di fatto non prospettati in primo grado.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando la disponibilità di fonti non reddituali, ma non è ammessa la retroattiva applicazione del nuovo redditometro ai periodi anteriori al 2009.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
norma di diritto transitorio che rende applicabile il nuovo accertamento sintetico solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo relativo alla violazione di legge e al vizio processuale per asserita inammissibilità della domanda/eccezione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso relativo al contenuto della sentenza tributaria e alla dedotta violazione processuale.
art. 3, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita applicazione retroattiva di disciplina più favorevole, ma ritenuto non idoneo a imporre la retroattività del nuovo redditometro.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'applicazione della disciplina più favorevole e del favor per il contribuente, ma non accolto dalla Corte per il tema della retroattività del redditometro.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la successiva trattazione camerale.
art. 378 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, il nuovo redditometro introdotto dalla riforma del 2010 non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2009, poiché il legislatore ha dettato una disciplina transitoria espressa che ne limita l'efficacia ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella.
- Quando il contribuente contesta un accertamento sintetico deducendo che le spese sono state sostenute con risorse non reddituali, la prova contraria richiesta non consiste nel dimostrare il nesso puntuale tra ciascuna fonte e ciascuna spesa, ma nel provare l'effettiva disponibilità delle fonti, la loro entità e la durata del possesso, mediante elementi documentali idonei a rendere plausibile il loro impiego.
- In materia di processo tributario, costituisce domanda o eccezione nuova, inammissibile in appello, la deduzione fondata su presupposti di fatto non già prospettati nel giudizio di primo grado, quando ciò comporti un mutamento del tema di indagine e dei fatti costitutivi della pretesa o della difesa.
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