Cassazione Penale, Sentenza n. 34167/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carbonaro, detenuto per reati rientranti nell'art. 4-bis Ord. pen., proponeva reclamo avverso il rigetto dell'istanza di permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato il reclamo inammissibile ritenendo applicabile la disciplina previgente (benefici concessi ai non collaboranti solo nei casi di collaborazione impossibile, integrale accertamento dei fatti o ruolo marginale). In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del divieto di reformatio in peius per aver il Magistrato deciso nel merito (implicita ammissibilità); 2) errata applicazione della normativa risultante dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. con legge 30/12/2022 n.199, che ha introdotto una nuova istruttoria e condizioni per la concessione dei benefici anche ai non collaboranti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo infondato il profilo sul divieto di reformatio in peius, poiché il reclamo ha effetto devolutivo e consente al Tribunale di rivalutare integralmente la domanda). Ha però accolto il secondo motivo: il Tribunale di sorveglianza ha errato nel non applicare la nuova disciplina introdotta dal d.l. n.162/2022 (convertito) che ammette, in via condizionata, i detenuti non collaboranti alla richiesta di benefici per reati ostativi. La Cassazione ha precisato i requisiti sostanziali richiesti al ricorrente (adempimenti civili o impossibilità, elementi specifici e ulteriori che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino, iniziative verso le vittime) e l'onere istruttorio della magistratura di sorveglianza (acquisizione di dettagliate informazioni, richiesta di pareri del pubblico ministero e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, verifiche su condizioni patrimoniali, familiare e disciplinari). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per le integrazioni istruttorie e la nuova valutazione.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 4-bis, comma 1
Indica i reati ostativi in relazione ai quali si applicano regimi particolari per la concessione dei benefici penitenziari; nel caso di specie il detenuto è indiziato per reati rientranti in tale catalogo
decreto‑legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199
Ha modificato il regime dei benefici per i reati ostativi, consentendo anche ai non collaboranti di chiedere benefici a condizione del soddisfacimento di stringenti requisiti e previa approfondita istruttoria; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime al caso in esame, salvo che la previgente disciplina risulti più favorevole (es. collaborazione impossibile accertata)
art. 597, comma 3, codice di procedura penale
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha però ritenuto che l'effetto devolutivo del reclamo autorizzi il tribunale a rivalutare integralmente la domanda, superando l'obiezione mossa dal ricorrente
artt. 30-bis, 30-ter e 58-ter Ord. pen.
Richiamati dal ricorrente quale insieme di norme rilevanti per la concessione dei benefici e per la disciplina delle misure detentive; la Corte ha considerato la necessità di applicare il nuovo quadro normativo in materia di benefici per reati ostativi
art. 666, comma 5 e art. 678 cod. proc. pen. (richiamo)
Ripresa per sottolineare i poteri istruttori del giudice, con la possibilità di acquisire d'ufficio ulteriori informazioni e documenti utili alla valutazione della domanda
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Richiamati per individuare le competenze del pubblico ministero da interpellare in sede istruttoria quando rilevante (parere del PM presso il giudice di primo grado o, per taluni delitti, del PM del capoluogo distrettuale e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)
Massime di principio
- Il reclamo contro il diniego di permesso premio ha effetto devolutivo: il tribunale di sorveglianza può e deve rivalutare integralmente la domanda, anche oltre le risultanze del provvedimento impugnato
- Per reati ostativi commessi prima della riforma del 31/10/2022, si applica il regime più favorevole: se è accertata l'impossibilità di collaborare, resta applicabile la disciplina antecedente; in assenza di tale accertamento, va applicata la nuova normativa introdotta dal d.l. n.162/2022
- Dopo la riforma, i detenuti non collaboranti possono ottenere benefici solo se dimostrano: a) assolvimento o impossibilità di assolvere obblighi civili/risarcitori; b) elementi specifici e ulteriori che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino; c) iniziative a favore delle vittime
- La magistratura di sorveglianza ha l'onere di un'istruttoria approfondita: acquisire informazioni sul contesto criminale, profilo e ruolo del detenuto, eventuali nuove imputazioni o misure, infrazioni disciplinari, situazione patrimoniale e familiare, e richiedere i pareri del pubblico ministero e del Procuratore nazionale antimafia quando previsto
- Se il giudice omette di applicare la nuova disciplina o non procede alle integrazioni istruttorie richieste, la Corte di Cassazione è propensa ad annullare il provvedimento con rinvio per un corretto esame
- La valutazione delle condizioni per i permessi premio non è idonea a cristallizzare giudicati sostanziali: possono essere sempre sottoposte a nuova valutazione nella fase di reclamo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →