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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19438/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

La lite origina da un provvedimento dell'Unità Dublino con cui un cittadino bengalese, che aveva già presentato domanda di protezione internazionale in Germania ed era poi allontanatosi da tale Stato, veniva trasferito in Germania per la ripresa in carico da parte dello Stato ritenuto competente. Il Tribunale di Roma ha annullato il trasferimento ritenendo non provata dall'amministrazione la corretta informazione dovuta al richiedente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Dublino III e dell'art. 10 d.lgs. 25/2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013: secondo il ricorrente, la procedura sarebbe unitaria e l'obbligo informativo sarebbe stato assolto mediante compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, audizione del richiedente e consegna dell'opuscolo informativo previsto per la domanda di protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che gli obblighi informativi e partecipativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 sono autonomi rispetto a quelli relativi alla domanda di protezione internazionale e non possono essere sostituiti dalla sola compilazione del modello C3 o dall'opuscolo informativo ex art. 10 d.lgs. 25/2008. Nel caso concreto, essendo stata allegata soltanto la sottoscrizione del modello C3 e non la consegna dell'opuscolo specifico del Regolamento Dublino, il Ministero non ha provato l'adempimento degli obblighi informativi richiesti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e affermazione dell'esenzione dell'Amministrazione statale dal raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. UE n. 604/2013

    impone allo Stato membro un obbligo specifico, scritto, sistematico e oggettivo di informare il richiedente protezione internazionale mediante apposito opuscolo comune, prima o al momento della presentazione della domanda, sui contenuti e sulle conseguenze della procedura Dublino.

  • art. 5 Reg. UE n. 604/2013

    prevede il colloquio personale nel procedimento di determinazione dello Stato competente, con funzione di assicurare che il richiedente possa fornire tutte le informazioni utili all'individuazione dello Stato membro competente.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    non è fungibile rispetto agli obblighi informativi propri della procedura Dublino; l'opuscolo e le informazioni previste per la domanda di protezione internazionale non assolvono, da soli, quelli imposti dal Regolamento UE n. 604/2013.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • Regolamento (UE) n. 603/2013

    richiamato per l'allegato X contenente l'opuscolo informativo comune previsto per la procedura Dublino.

  • L. n. 228 del 2012

    sentenza n. 228 del 30 novembre 2023

    non è una norma, ma un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha fornito interpretazione conforme degli obblighi informativi.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III hanno natura autonoma e non possono essere considerati assolti da adempimenti previsti per la sola procedura di protezione internazionale ordinaria.
  • L'adempimento degli obblighi informativi in materia Dublino va valutato in senso sostanziale, ma richiede comunque la prova della consegna o comunicazione effettiva delle informazioni specificamente previste dal regolamento, secondo modalità idonee a garantirne completezza e oggettività.
  • La mera conoscenza aliunde da parte del richiedente non sana la mancata osservanza degli obblighi informativi imposti dalla normativa eurounitaria.
  • In caso di mancata prova dell'assolvimento degli obblighi informativi specifici di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
  • Nel procedimento Dublino l'amministrazione è onerata della prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi e partecipativi imposti dalla disciplina europea.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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