Cassazione Civile, Ordinanza n. 11818/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttori)
La controversia
Alcuni conduttori di immobili poi acquistati nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avevano agito contro l'ente previdenziale e la società di cartolarizzazione davanti al Tribunale di Venezia, sostenendo di aver acquistato i beni esercitando un diritto di prelazione ma a un prezzo non correttamente ridotto dell'ulteriore abbattimento previsto dall'art. 3, comma 20, della legge n. 410/2004. Chiedevano la ripetizione di quanto pagato in eccedenza, o in subordine il risarcimento del danno per la mancata custodia dei documenti contenenti la manifestazione di volontà necessaria per ottenere il prezzo più favorevole. I giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia attratta nella giurisdizione amministrativa. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardava un mero comportamento materiale negligente della P.A., non un esercizio di potere autoritativo; dall'altro, la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo relativo alla possibilità di chiedere la ripetizione dell'indebito davanti al giudice ordinario pur senza impugnare il contratto per vizio del consenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda si fondasse sulla dedotta illecita condotta materiale dell'amministrazione nella custodia e conservazione dei fogli-registro, e quindi appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio affermato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 374 c.p.c.
Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalla sezione semplice quando sulla regola finale di riparto si siano già pronunciate le Sezioni Unite.
art. 360 n. 1 c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura relativa alla violazione delle norme sul riparto di giurisdizione.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'omessa pronuncia denunciata.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla struttura e specificità dell'appello.
art. 2 l. n. 2248/1865 all. E
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul riparto di giurisdizione, ma la Corte valorizza la natura materiale della condotta dedotta.
art. 3 n. 1034/1971
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul riparto di giurisdizione.
art. 7 D.Lgs. n. 104/2010
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul riparto di giurisdizione.
art. 3, comma 20, L. n. 410/2004
È la disposizione indicata come base dell'ulteriore abbattimento del prezzo di acquisto degli immobili.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria o di ripetizione di indebito si fonda sulla dedotta negligenza dell'amministrazione nella custodia o conservazione di documenti, e non sulla legittimità dell'esercizio del potere, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa presuppone che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio di un potere pubblico; se la lesione deriva da un comportamento materiale, anche inserito in un'attività pubblicistica vincolata, la tutela spetta al giudice ordinario.
- La controversia sulla responsabilità della P.A. per violazione di correttezza e buona fede o per comportamento materiale illecito è devoluta al giudice ordinario anche quando si collochi in una fase procedimentale di rilievo pubblicistico, purché non si contesti l'esercizio del potere autoritativo.
- In presenza dell'accoglimento di un motivo di ricorso che risolve la questione di giurisdizione, gli ulteriori motivi che presuppongono il diverso assetto processuale restano assorbiti.
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