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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27631/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere differenze economiche sull'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio nel raggiungimento del posto di lavoro. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010/2012, che prevede un rimborso pari a un quinto del costo della benzina super per chilometro, e non la disciplina del contratto integrativo regionale Calabria 2008/2011, che introduceva un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle clausole collettive e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. Sosteneva che la voce dovesse qualificarsi come rimborso di natura restitutoria, che la contrattazione decentrata potesse incidere sulle diverse modalità di rimborso spese, che la corte territoriale avesse erroneamente richiamato precedenti riferiti a contratti diversi e che, comunque, il contratto integrativo non potesse derogare alla disciplina nazionale dell'art. 54. La parte resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, in base al coordinamento sistematico tra CCNL e contratto integrativo, la materia demandata alla contrattazione decentrata riguardava soltanto missioni e trasferte di cui all'art. 16 del CCNL, non il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54. Ha inoltre osservato che il carattere di rimborso della voce e la sua qualificazione formale non bastavano, da soli, a consentire la deroga da parte della contrattazione territoriale, in assenza di una specifica delega del CCNL. La Corte ha anche precisato che il precedente richiamato dal ricorrente non era decisivo e che, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto la natura continuativa e fissa dell'indennità, con correlazione al disagio lavorativo, confermandone il trattamento più favorevole. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    La disposizione disciplina specificamente i mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e prevede un rimborso chilometrico pari a un quinto del costo della benzina super per chilometro; la clausola che lo definisce mera restituzione di somme anticipate non consente, da sola, la deroga da parte della contrattazione decentrata fuori dei casi espressamente delegati.

  • art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011

    Introduce un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l'uso del mezzo proprio e prevede che esso non produca effetti sulle mensilità aggiuntive, salvo il TFR, e non sia soggetto a tassazione.

  • art. 2, comma 9, lett. f) CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    La delega alla contrattazione decentrata riguarda il trattamento di missioni e trasferte alternativo a quello del CCNL e le diverse modalità di rimborso spese ex art. 16, non il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro.

  • art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011

    Fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.

  • art. 16 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    Regola missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese relative a tali ipotesi.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I contratti collettivi devono essere interpretati secondo i canoni dell'ermeneutica negoziale; in sede di legittimità la violazione dei contratti collettivi si controlla tramite tali criteri.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è trattata processualmente come violazione di norme di diritto e impone l'interpretazione delle clausole collettive secondo i criteri codicistici.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; la mancata produzione del CCNL previgente rileva come profilo di inammissibilità della censura nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 1322 c.c.

    Le parti sociali, nell'autonomia negoziale, possono disciplinare diversamente i rapporti collettivi anche in senso peggiorativo, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 2077 c.c.

    Non impedisce, nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, che il contratto territoriale deroghi al nazionale, salvo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, il dato letterale non è decisivo in modo isolato: occorre leggere le clausole nel loro coordinamento sistematico, valorizzando i rinvii interni e la struttura complessiva del testo negoziale.
  • Il contrasto tra contratto collettivo nazionale e contratto integrativo territoriale non si risolve con criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative, ma ricostruendo la volontà delle parti sociali e verificando quali materie il CCNL abbia effettivamente delegato al secondo livello.
  • La contrattazione decentrata può derogare al contratto nazionale anche in peius solo entro le materie espressamente rimesse ad essa; in mancanza di specifica delega, la disciplina nazionale resta prevalente per la materia non devoluta.
  • Una clausola che qualifichi una voce come rimborso o restituzione non basta, da sola, a trasformare la natura sostanziale della prestazione né a consentire deroghe non previste dal sistema contrattuale complessivo.
  • Nel giudizio di legittimità sulla violazione di contratti collettivi, il ricorrente deve anche adempiere all'onere di deposito degli accordi su cui fonda la censura, quando la loro produzione sia necessaria alla verifica della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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