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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Genova

Liti da riscossione - iscrizione di ipoteca - assenza del preavviso - illegittimità - art. 21 octies, c. 1, L. n. 241/90 - si applica al processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria, di importo complessivo pari a euro 188.793,98, deducendo principalmente la violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, per omessa notifica del previo atto di intimazione e del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante fosse trascorso oltre un anno dal pignoramento dei beni. Ha inoltre lamentato l'inefficacia dell'ipoteca successiva al pignoramento ai sensi dell'art. 2916, n. 1, c.c., nonché l'omessa o carente motivazione sul calcolo degli interessi e sui presupposti, sulla proporzionalità e sulle esigenze cautelari della misura.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso e annullato l'iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto pacifico, perché non contestato dagli enti rimasti contumaci, che i beni fossero già pignorati da oltre un anno e che, pertanto, fosse obbligatoria la previa intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Il mancato preavviso ha violato la sequenza procedimentale e il diritto di partecipazione e difesa del contribuente, determinando sviamento del procedimento ed eccesso di potere. L'atto è stato annullato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'agente della riscossione è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e in euro 500 per esborsi.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Prevede la previa notificazione dell'intimazione ad adempiere quando sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella o dal compimento degli atti esecutivi rilevanti.

    La previa intimazione è stata considerata un obbligo dell'agente della riscossione e una garanzia essenziale della regolarità della procedura e del diritto di difesa del contribuente.

  • Art. 77 D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore.

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dagli adempimenti procedimentali e partecipativi richiesti dalla legge, incluso il preavviso al contribuente.

  • Art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990

    L'annullabilità del provvedimento amministrativo ricorre, tra l'altro, in caso di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

    La norma è stata ritenuta applicabile anche al procedimento tributario e utilizzata per annullare l'iscrizione ipotecaria viziata dall'omesso previo avviso.

  • Art. 2916, n. 1, codice civile

    Non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo la trascrizione del pignoramento ai fini della distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata.

    L'ipoteca successiva al pignoramento può essere valida in astratto, ma è inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nella relativa esecuzione.

  • Art. 115 codice di procedura civile e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Consentono di ritenere ammessi i fatti non specificamente contestati.

    L'assenza di costituzione e di contestazioni da parte dei resistenti ha permesso al giudice di considerare provato il fatto che i beni fossero già pignorati da oltre un anno.

  • Articoli 24 e 111 della Costituzione

    Tutela del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

    La scansione ordinata degli atti della riscossione deve garantire al contribuente la possibilità effettiva di conoscere la misura e di reagire prima della sua esecuzione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, concedendo un termine per osservazioni o pagamento.

    L'omesso contraddittorio endoprocedimentale rende illegittima l'iscrizione ipotecaria, ferma la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.

  • Ordinanza Corte costituzionale n. 37/2007

    È stata richiamata per sostenere la generale applicabilità dei principi della legge n. 241/1990, incluso l'art. 21-octies, anche nell'ambito dei procedimenti tributari.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale l'agente della riscossione deve rispettare gli obblighi di previa comunicazione e di contraddittorio previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Se è trascorso oltre un anno dagli atti esecutivi rilevanti, la previa intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 costituisce un adempimento obbligatorio; la sua omissione può comportare l'annullamento dell'iscrizione.
  • Il contribuente deve poter conoscere l'intenzione dell'amministrazione, pagare o presentare osservazioni prima dell'iscrizione ipotecaria; l'omissione di tale fase incide sul diritto di difesa.
  • Un'ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento può risultare inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, anche se la questione può essere distinta dalla validità formale dell'iscrizione.
  • La motivazione dell'atto deve consentire di comprendere i presupposti della misura, l'ammontare del debito e, quando contestati, i criteri di calcolo degli interessi.
  • Nel processo tributario i fatti non specificamente contestati dalla parte resistente possono essere considerati ammessi, soprattutto quando la documentazione della notifica e delle circostanze dedotte sia regolarmente prodotta.
  • La mancata costituzione dell'agente della riscossione non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso, ma può lasciare incontestati fatti e documenti decisivi; il contribuente deve comunque allegare e provare i vizi dell'atto.

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