Cassazione Civile, Ordinanza n. 19943/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento IRPEF emesso nei confronti del socio unico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, a seguito di una verifica fiscale svolta sulla società. L’Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito d’impresa della società per l’anno d’imposta 2006 e, per riflesso, aveva imputato al socio un maggior reddito da partecipazione, facendo applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non dichiarati. Il contribuente impugnava l’avviso deducendo: 1) la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, perché l’avviso era stato notificato oltre il termine quadriennale previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e non poteva operare la proroga biennale della L. n. 289/2002; 2) l’erroneità della conferma della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, sostenendo che la prova contraria fosse stata trascurata, anche valorizzando la mancanza di sua partecipazione effettiva alla gestione e l’asserita natura di mero prestanome.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR e decide nel merito ex art. 384 c.p.c. accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Viene quindi annullato l’avviso di accertamento perché notificato oltre il termine quadriennale di decadenza previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. La Corte afferma che la proroga biennale di cui all’art. 10 della L. n. 289/2002 non era applicabile, poiché essa opera solo per i contribuenti astrattamente legittimati al condono tombale ma che non se ne siano avvalsi, mentre nella fattispecie il contribuente non poteva accedere a tale disciplina in relazione a redditi da partecipazione dichiarati nel 2007. La questione del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 non viene esaminata, perché non trattata dal giudice di merito e richiederebbe accertamenti di fatto. Le spese di merito sono compensate, mentre quelle di legittimità sono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
Il termine ordinario di accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione e, nel caso concreto, era scaduto il 31 dicembre 2011; la notifica del 19 gennaio 2012 era quindi tardiva.
art. 3, comma 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma trattazione nel merito della Corte.
art. 10, comma 2, L. n. 289 del 2002
La proroga dei termini di accertamento si applica solo ai contribuenti che avrebbero potuto avvalersi del condono tombale e non lo abbiano fatto; non opera per fattispecie estranee a tale disciplina.
artt. 7-9 L. n. 289 del 2002
La Corte li richiama per delimitare l’ambito soggettivo e oggettivo della proroga prevista dall’art. 10.
art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, senza decisione nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di utili da partecipazione, ma non esaminato per assorbimento.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l’uso della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La Corte ne fa discendere l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia perché notificato tardivamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Consente alla Corte, eliminata la sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
La Corte non lo applica né lo esclude in astratto, ritenendo la questione non esaminabile in cassazione perché richiederebbe indagini di fatto non compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002 opera in via eccezionale e non può essere estesa oltre il suo preciso ambito soggettivo e oggettivo: presuppone che il contribuente fosse astrattamente ammesso al condono tombale e non vi abbia aderito.
- Quando l’avviso di accertamento è notificato oltre il termine ordinario di decadenza, l’atto è illegittimo e deve essere annullato, salvo che l’Amministrazione dimostri la sussistenza di una valida causa di proroga o raddoppio prevista dalla legge e ritualmente scrutinata nel giudizio di merito.
- La Cassazione può decidere nel merito, annullando l’atto impositivo, solo se la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito e che presuppongono verifiche fattuali non possono essere introdotte o decise per la prima volta in cassazione.
- La tardiva notifica del controricorso ne determina l’inammissibilità, poiché il termine di cui all’art. 370 c.p.c. è perentorio.
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