Sentenza n. 6370/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, co. 557; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. n. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente al relativo Allegato A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - del Decreto n. 634/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 696/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 692/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - della nota prot. n. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del Decreto n. 441/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 187/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del Decreto n. 145/2019 dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); - del Decreto n. 376/2019 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - del Decreto n. 149/2019 dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del Decreto n. 130/2019 dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del Decreto n. 101/2019 dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. n. 239210 del 14.11.2022 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 novembre 2025, - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rubricato “D.L. 95/2025 - VERSAMENTO DEL 25%” e del relativo allegato “Tabella importi in applicazione dell’articolo 7 del D.L. 95/2025”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché avviso regionale relativo al versamento del 25% previsto dal d.l. n. 95/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni, le circolari ministeriali e gli atti regionali di determinazione della quota di ripiano, nonché, con motivi aggiunti, l’avviso regionale relativo al versamento del 25% degli importi dovuti. Ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 per violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività, proporzionalità, ragionevolezza, capacità contributiva, riserva di legge, neutralità dell’IVA, libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza. Ha inoltre contestato l’incidenza del payback sui contratti di gara, la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4%, l’utilizzo dei dati contabili della voce BA0210 dei modelli CE, l’inclusione o esclusione di servizi accessori e beni a utilità pluriennale, nonché il difetto di istruttoria, motivazione, trasparenza e partecipazione. Con riguardo agli atti regionali, ha dedotto anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’impossibilità di verificare i dati e i conteggi posti a base della quota individuale di ripiano.
La decisione
Il TAR ha rigettato le censure rivolte agli atti statali e ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione quelle rivolte agli atti regionali, indicando come competente il giudice ordinario. Quanto alla disciplina generale del payback, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il meccanismo costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, giustificato dalla razionalizzazione della spesa sanitaria, non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non è retroattivo, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. Il payback non modifica le gare o i contratti pubblici, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; il riferimento al fatturato lordo IVA è ritenuto compatibile con la capacità contributiva. La neutralità dell’IVA è assicurata dalla possibilità di detrarre l’IVA secondo l’art. 9 d.l. n. 34/2023 e l’art. 27 d.P.R. n. 633/1972. È stata ritenuta ragionevole la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per il periodo 2015-2018. I servizi accessori non rientrano nel fatturato rilevante se distinti dalla fornitura del dispositivo; eventuali errori di contabilizzazione dei beni a utilità pluriennale incidono sugli atti regionali individuali e non sulla legittimità degli atti statali generali. Non è stata ravvisata violazione delle garanzie partecipative, poiché gli atti statali rientrano nell’art. 13 l. n. 241/1990 e la disciplina speciale non prevede la partecipazione dei fornitori. Gli atti regionali, invece, svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: individuano le imprese e calcolano la quota dovuta sulla base di dati e percentuali già determinati a monte. Non esprimendo potere autoritativo e riguardando un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, le relative controversie spettano al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. n. 125/2015
Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA; le aziende fornitrici concorrono al ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.
La norma disciplina il tetto di spesa, il concorso dei fornitori al ripiano e la procedura di individuazione degli obblighi per gli anni 2015-2018. Gli atti regionali adottati ai sensi del comma 9-bis hanno natura meramente attuativa e vincolata.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il relativo ripiano a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale della spesa per dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato aziendale lordo IVA e la dichiarazione con decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell’art. 9-ter, affidando alle Regioni l’individuazione delle aziende soggette al ripiano e l’adozione degli atti di recupero sulla base della disciplina statale.
art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241
Esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale agli atti amministrativi generali e normativi, la cui formazione resta disciplinata dalle norme speciali.
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto, originariamente, il pagamento ridotto al 48% per determinate aziende fornitrici; la relativa disciplina è stata modificata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2024.
art. 9 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. n. 56/2023
Consente alle aziende fornitrici di detrarre l’IVA dall’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di payback secondo le modalità del d.P.R. n. 633/1972.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Prevede il versamento ridotto del 25%, l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere nei casi previsti dalla norma.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è stato effettuato al di fuori della giurisdizione esclusiva, applicando il criterio del petitum sostanziale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il profilo di difetto di giurisdizione relativo agli atti regionali.
art. 27 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Individua le modalità per lo scorporo dell’IVA detraibile dai versamenti di payback, secondo il rinvio operato dal d.l. n. 34/2023.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018, escludendo violazioni della ragionevolezza, della libertà d’iniziativa economica, della riserva di legge, dell’irretroattività e dell’affidamento.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
Ha dichiarato illegittima la disciplina del pagamento ridotto al 48% nella parte in cui non lo estendeva a tutte le aziende fornitrici.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo né lesivo dell’affidamento quando l’obbligo di concorrere al ripiano e i suoi elementi essenziali erano previsti dalla legge sin dal 2015; la successiva disciplina attuativa può rendere operativo l’obbligo senza innovarne il contenuto sostanziale.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai contratti pubblici: non modifica quantità, prezzi o condizioni delle forniture, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore sulla base del fatturato.
- Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano la quota individuale, sulla base di dati contabili, percentuali e tetti già determinati dalla normativa e dagli atti statali, hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative alla correttezza del calcolo della quota individuale di payback regionale riguardano un diritto soggettivo di natura patrimoniale e, non essendo intermediate dall’esercizio di un potere discrezionale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Per il periodo 2015-2018 è ragionevole la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, poiché assicura prevedibilità e coerenza con il tetto nazionale già stabilito, senza imporre necessariamente una differenziazione territoriale retrospettiva.
- Nel calcolo del payback rileva il fatturato riferito al dispositivo medico e non quello relativo ai servizi accessori autonomamente fatturati; eventuali errori nella contabilizzazione concreta incidono sugli atti regionali individuali, non sulla validità degli atti statali generali.
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