Sentenza n. 6722/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento adottato con delibera, n. 1205 del 23 settembre 2025, comunicato il successivo 25 settembre 2025, con il quale la ASL Roma 2 ha disposto l’aggiudicazione a favore della società GE.CO.S.; - della comunicazione del 25 settembre - Prot. 0187648, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde verticale ed orizzontale presso i Presidi Ospedalieri e territoriali della ASL Roma 2 per la durata di 24 mesi, CIG B51C5E4311 a favore della società GE.CO.S. - del provvedimento adottato dal RUP relativo alla dichiarazione di congruità dell’offerta prima classificata presentata da GE.CO.S. sottinteso nella delibera impugnata; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente. Nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto ex artt. 121 e/o 122 C.p.a., ove nelle more stipulato; e per l’accertamento in ogni caso, del diritto del R.T.I. DIMENSIONE VERDE UNO, e VIVAI MARCELLI s.r.l al subentro nel contratto e in subordine il risarcimento per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore dell'operatore economico primo classificato e presupposto giudizio di congruità dell'offerta nella procedura aperta per il servizio di manutenzione del verde presso i presidi della ASL Roma 2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 97,12 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico primo classificato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dei principi del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria, ingiustizia, irragionevolezza, sviamento e perplessità. Secondo la ricorrente, il RUP avrebbe verificato la congruità dell'offerta limitandosi al costo della manodopera, senza esaminare mezzi d'opera, attrezzature, costi generali, sicurezza, utili e costi delle migliorie offerte. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il giudizio di congruità fosse apodittico, privo di adeguata motivazione e contrario ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia. La stazione appaltante ha chiesto il rigetto, evidenziando che l'appalto era a corpo e che il costo della manodopera dell'aggiudicataria, pari all'88% dell'importo offerto, era stato verificato anche mediante una società di consulenza giuslavoristica. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative all'anomalia e ne ha contestato il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato l'aggiudicazione. Ha ribadito che la verifica dell'anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà tali da rendere complessivamente inattendibile l'offerta. La verifica deve essere globale e sintetica, non atomistica, e la stazione appaltante non è tenuta a chiedere giustificazioni per ogni singola voce di costo, potendo concentrarsi su quelle maggiormente incidenti sull'attendibilità complessiva dell'offerta. Nel caso concreto, il costo della manodopera, pari all'88% dell'offerta dell'aggiudicataria, era stato esaminato con il supporto di una società specializzata, che ne aveva confermato la congruità. Poiché l'appalto era a corpo, l'importo complessivo offerto costituiva l'elemento essenziale, mentre i prezzi unitari dell'elenco prezzi e del prezziario Assoverde avevano valore indicativo. L'assenza di un'analisi puntuale degli ulteriori costi non dimostrava quindi né travisamento né manifesta illogicità. Il giudice ha inoltre escluso l'esistenza di una soglia minima astratta di utile, ammettendo che anche un utile modesto possa essere sufficiente, salvo il caso più problematico di margine pari a zero, non ricorrente. La motivazione del giudizio di non anomalia può essere sintetica e resa anche per relationem mediante rinvio alle risultanze del subprocedimento e alle giustificazioni dell'impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della ASL e della controinteressata, liquidate in euro 1.500 per ciascuna, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicato alla procedura di gara.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; la verifica deve accertare l'attendibilità e la sostenibilità complessiva dell'offerta e non richiede necessariamente l'analisi puntuale di ogni voce di costo.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento dei principi che devono orientare l'azione amministrativa nella gara, senza che il giudice ravvisi una loro violazione nel caso concreto.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra i principi asseritamente violati; il giudice non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai principi di trasparenza e accessibilità; il giudice esclude che il giudizio di congruità sintetico e per relationem li abbia violati.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla stazione appaltante con riguardo alla quantificazione del costo della manodopera e agli obblighi relativi alla sua eventuale riduzione rispetto ai parametri di gara.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, imparzialità e buon andamento; il giudice non ravvisa violazioni costituzionalmente rilevanti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati nella domanda subordinata relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro; le domande non sono accolte per il rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- La verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà, tali da rendere complessivamente inattendibile l'offerta.
- Il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico, volto ad accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta e la possibilità di eseguire correttamente il contratto, senza imporre una valutazione atomistica di ogni singola voce di costo.
- La stazione appaltante può limitare la richiesta di giustificazioni alle voci di costo più rilevanti e incidenti sull'attendibilità complessiva dell'offerta; non è tenuta a richiedere chiarimenti su ogni costo marginale.
- Negli appalti a corpo, l'elemento essenziale dell'offerta è l'importo complessivo proposto, mentre i prezzi unitari dell'elenco prezzi hanno, di regola, valore indicativo e non impongono una verifica autonoma e puntuale di ciascuna voce.
- Il giudizio di non anomalia può essere motivato sinteticamente, anche mediante rinvio per relationem alle risultanze del subprocedimento e alle giustificazioni dell'operatore economico.
- Non esiste una soglia astratta di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere automaticamente considerata anomala; anche un utile modesto può essere sufficiente, salvo il caso di margine positivo pari a zero o di complessiva inattendibilità dell'offerta.
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