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Sentenza

Sentenza n. 3861/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 30 settembre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della relativa domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, rendendo non più attuale la domanda contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa fatta valere, rendendo non più attuale la domanda contro il silenzio.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia rispetto alla presentazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione al carico eccezionale di istanze gravante sull’ufficio; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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