Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 21 luglio 2017 nell'ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegra con tutela ex art. 18, comma 4, L. 300/1970; la Corte d'appello di Roma aveva respinto il reclamo della società, rilevando in sintesi che la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 L. 223/1991 non giustificava la restrizione della platea dei licenziabili a determinate sedi territoriali, nonostante il progetto di ristrutturazione riguardasse l'intero complesso aziendale, e che mancava prova dell'infungibilità del lavoratore e della impossibilità di reimpiego altrove. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione fra dipendenti sarebbe incompatibile con la distribuzione geografica delle sedi e che l'ambito della platea licenziabile dovrebbe essere rimesso alla scelta imprenditoriale; (2) violazione dell'art. 5 L. 223/1991, perché sarebbe legittimo privilegiare le esigenze tecnico-produttive in presenza di un progetto di rinnovamento competitivo e di riduzione mirata di personale fungibile; (3) violazione dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, L. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. 223/1991, sostenendo che, essendovi esubero del profilo professionale, la violazione sarebbe solo formale e non sostanziale, con applicazione della tutela indennitaria e non reintegratoria; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, L. 223/1991 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost. per il diverso regime sanzionatorio fra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per GMO; (5) violazione dell'art. 1, comma 57, L. 92/2012 e delle norme sulla motivazione della sentenza, per avere il giudice dell'opposizione depositato solo il dispositivo in udienza e la motivazione solo successivamente. La società ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite e la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e quella di trattazione in pubblica udienza, perché le questioni erano già risolte da giurisprudenza consolidata. Nel merito, ha affermato che la decisione impugnata non era in contrasto con i principi in tema di licenziamento collettivo: la limitazione della platea dei licenziabili a una sola sede o reparto è possibile solo se supportata da oggettive esigenze tecnico-produttive, ma tali ragioni devono emergere nella comunicazione di apertura ex art. 4, comma 3, L. 223/1991; inoltre grava sul datore l'onere di provare sia le ragioni della delimitazione territoriale sia l'eventuale non fungibilità dei dipendenti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la comunicazione iniziale faceva riferimento solo a una ristrutturazione dell'intero complesso aziendale e non alle specifiche ragioni della delimitazione territoriale, sicché la selezione operata era illegittima a monte. Ha poi confermato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, qualificando la violazione come sostanziale dei criteri di scelta e non mera irregolarità procedurale. Ha infine escluso sia la fondatezza della questione di costituzionalità, sia la nullità della decisione resa nel rito Fornero per il previo deposito del solo dispositivo, in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa e considerato che la sentenza integrale era stata poi depositata regolarmente.
Norme richiamate
art. 4 L. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere le ragioni della delimitazione della platea dei licenziabili e quelle per cui non si è fatto ricorso al trasferimento ad altre unità produttive, così da consentire il controllo sindacale effettivo.
art. 5 L. 223/1991
L'individuazione dei lavoratori da licenziare avviene, di regola, con riguardo al complesso aziendale; la limitazione a un reparto o a una sede è possibile solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive provate dal datore. La violazione dei criteri di scelta integra, nella disciplina novellata, la tutela reintegratoria.
art. 18 L. 300/1970
La violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4, non quella meramente indennitaria.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi ai limiti legali della procedura di licenziamento collettivo e agli obblighi informativi verso le organizzazioni sindacali.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina sanzionatoria tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo non è irragionevole, perché si tratta di fattispecie eterogenee.
art. 24 Cost.
La questione di costituzionalità prospettata dalla parte non incide come motivo autonomo di cassazione; il pregiudizio alla difesa non è ravvisabile quando la sentenza integrale è stata comunque depositata.
art. 111 Cost.
La doglianza sulla motivazione della decisione non è accolta in assenza di lesione concreta del diritto di difesa.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere motivata; tuttavia la previa emissione del solo dispositivo non determina nullità se la sentenza integrale viene poi depositata e non vi è pregiudizio difensivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La disciplina sulla motivazione non è violata in modo invalidante se il dispositivo anticipato è seguito dal deposito della motivazione completa.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 374 c.p.c.
La rimessione alle Sezioni Unite non è stata disposta perché non ricorrevano questioni di massima o contrasti giurisprudenziali rilevanti.
art. 376 c.p.c.
L'istanza di rimessione non era ritualmente diretta al Primo Presidente e comunque costituiva solo una sollecitazione discrezionale.
art. 375 c.p.c.
La decisione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.
art. 13 d.P.R. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 92/2012
art. 1, comma 46 e comma 57; art. 4, comma 12
La disciplina novellata distingue tra violazioni procedurali, sanzionate in modo più lieve, e violazioni dei criteri di scelta, che nel licenziamento collettivo comportano tutela reintegratoria; il deposito del dispositivo in udienza non invalida la decisione se seguito dal deposito della sentenza completa.
L. 604/1966
È richiamata per segnare l'eterogeneità rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da comparare è, come regola generale, l'intero complesso aziendale; una delimitazione a singoli reparti o sedi è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di apertura della procedura e poi provate in giudizio.
- La comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 deve contenere non solo le ragioni della riduzione del personale, ma anche le ragioni della restrizione territoriale della platea e dell'eventuale mancato ricorso al trasferimento, perché solo così le organizzazioni sindacali possono verificare la necessità effettiva dei licenziamenti.
- L'onere di dimostrare la legittimità della delimitazione della platea dei licenziabili e la non fungibilità dei lavoratori addetti ad altre unità produttive grava sul datore di lavoro.
- Quando la platea dei licenziabili è illegittimamente delimitata a monte, la violazione non è meramente procedurale ma sostanziale, con applicazione della tutela reintegratoria prevista per i casi di violazione dei criteri di scelta.
- La differenza di regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo non è di per sé irragionevole, perché le due fattispecie hanno presupposti, procedure e controlli differenti.
- Le censure processuali relative al solo deposito del dispositivo o al ritardo nel deposito della motivazione non comportano nullità in mancanza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte.
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