Cassazione Penale, Sentenza n. 17724/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furto aggravato di energia elettrica. Tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perche' la notifica era stata tentata inutilmente ad un diverso civico rispetto a quello risultante nel certificato di residenza; 2) insufficiente motivazione e omissione della rinnovazione istruttoria in ordine alla riconducibilita' della manomissione al ricorrente e alla titolarita' dell'attivita' commerciale e del contratto di somministrazione; 3) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: 1) il primo motivo e' manifestamente infondato perché l'intestazione dell'atto di appello e la procura indicavano la residenza presso l'indirizzo dove la notifica era stata inutilmente tentata; la relata attestava inoltre lo spostamento del ricorrente, legittimando l'uso dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) il secondo motivo e' inammissibile per genericita' poiché la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale (tra cui la dichiarazione resa dall'imputato al tecnico Enel di essere legale rappresentante e la qualificazione di coobbligato) e il ricorrente non ha confutato specificamente quegli elementi; 3) il terzo motivo e' inammissibile per genericita' e perche' la Corte di merito ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti (entita' della sottrazione, assenza di stato di difficolta' economica); la sospensione condizionale della pena era inoltre preclusa dell'entita' della pena inflitta. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p., comma 4
Consente la notifica presso il difensore quando la notifica al domicilio indicato risulta impossibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica sulla base della residenza dichiarata dall'imputato e delle informazioni acquisite circa il suo trasferimento
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito di censura in cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso e' stato esaminato nei limiti di tale disciplina
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e al versamento dovuto alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in euro 3.000,00 la somma da versare
Massime di principio
- La notifica ritenuta viziata puo' essere dichiarata valida quando risulti che l'indirizzo utilizzato per la notifica e' quello indicato dallo stesso imputato; il tentativo non andato a buon fine non esclude l'applicabilita' dell'art. 161, comma 4, c.p.p., se sussistono informazioni sul trasferimento del destinatario
- In cassazione le censure devono essere specifiche e indicate con precisione: la generica richiesta di rinnovazione istruttoria o la mera contestazione delle deduzioni di merito sono inammissibili se non mostrano puntualmente le lacune o l'illogicita' della motivazione di merito
- Quando si contesta la riconducibilita' di un fatto al ricorrente (es. manomissione di contatori), occorre indicare elementi probatori concreti o spiegare perche' le risultanze documentali e dichiarazioni testimoniali siano contraddittorie o inattendibili; altrimenti la valutazione di merito che ricava la responsabilita' da indici concreti resta impregiudicata
- Il diniego delle attenuanti generiche e la conseguente esclusione della sospensione condizionale della pena sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione di merito appare manifestamente illogica o contraddittoria; in assenza di censura specifica, la valutazione della gravita' del fatto e delle condizioni personali resta prerogativa del giudice di merito
- Se si vuole impugnare la correttezza formale di una notifica o la titolarita' di un contratto, e' strategico produrre documentazione anagrafica e contrattuale chiara e chiedere specifiche indagini testimoniali o peritali gia in sede di appello, documentando preventivamente quali elementi probatori sarebbero decisivi
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