Sentenza n. 745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 4956 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per l'accesso agli atti, ma aveva compensato le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio aveva chiesto al TAR l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 7 gennaio 2025, rivolta alla concessionaria del servizio di riscossione per ottenere documentazione dettagliata sulla propria posizione debitoria relativa al servizio idrico. Il TAR aveva riconosciuto il diritto di accesso, ordinando l'esibizione dei documenti entro trenta giorni e nominando un commissario ad acta in caso di inadempimento, ma aveva compensato le spese di lite con la motivazione che le peculiari connotazioni della controversia lo giustificassero. Il condominio ha appellato esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 e 92 c.p.c., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà manifesta e motivazione apparente. L'appellante ha sostenuto che la compensazione fosse contraria al principio della soccombenza e priva di adeguata motivazione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ricordato che la condanna alle spese si fonda sul principio per cui la parte soccombente deve evitare che le spese del giudizio gravino sulla parte vittoriosa, ma che l'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., consente la compensazione in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni. La decisione di compensare le spese appartiene alla discrezionalità del giudice e può essere sindacata in appello soltanto per manifesta illogicità, irrazionalità o abnormità. A differenza della mancata compensazione, la compensazione richiede tuttavia una motivazione, anche succinta, che consenta di verificare l'esistenza dei presupposti giustificativi. Nel caso concreto, la formula secondo cui le peculiari connotazioni della controversia inducevano alla compensazione è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica o abnorme. Nulla è stato disposto sulle spese dell'appello, poiché la società appellata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo la disciplina dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese di lite.
art. 91 c.p.c.
Esprime il principio generale della soccombenza, in base al quale le spese sono poste a carico della parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
soccombenza reciproca; assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; altre gravi ed eccezionali ragioni
Consente la compensazione delle spese quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione; la relativa applicazione richiede una motivazione, anche sintetica, mentre la scelta è sindacabile in appello solo per manifesta illogicità o irrazionalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il principio generale è che le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può disporne la compensazione nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., nell'esercizio di un potere discrezionale fondato su ragioni di equità.
- La compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da una motivazione, anche succinta, idonea a rendere percepibili le ragioni della deroga al principio della soccombenza; è sufficiente che tali ragioni siano desumibili dalla decisione e non siano manifestamente illogiche o abnormi.
- La statuizione sulla compensazione delle spese è sindacabile in appello soltanto entro limiti particolarmente ristretti, ossia quando la motivazione sia manifestamente irrazionale, illogica o incompatibile con le circostanze fattuali e giuridiche della controversia.
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