Sentenza del 21/04/2016 n. 2249 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Mancato trasferimento della residenza - Ritardo del Comune - Rileva - Agevolazione - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha riconosciuto il diritto all’agevolazione prima casa, ritenendo che il contribuente non potesse essere penalizzato per il ritardo dell’amministrazione comunale nell’emanazione del provvedimento di cambio di residenza. Il mancato rispetto formale del termine di 18 mesi non ha quindi comportato la decadenza dal beneficio, poiché il ritardo era dovuto a una causa non imputabile al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva dichiarato nel contratto di compravendita l’intenzione di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile, come richiesto per beneficiare dell’agevolazione prima casa. Sebbene il trasferimento non fosse stato formalizzato entro il termine di 18 mesi, la richiesta di cambio di residenza era stata presentata tempestivamente e il ritardo dipendeva esclusivamente dai tempi del Comune, senza che fossero ravvisabili impedimenti imputabili o prevedibili per il contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis
L’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dall’agevolazione.
Il termine di 18 mesi è normalmente vincolante, ma la decadenza non opera quando il mancato trasferimento dipende da cause non imputabili né prevedibili dal contribuente. Il ritardo dell’ente comunale, a fronte di una richiesta tempestivamente presentata, può costituire una causa giustificativa.
Cassazione n. 13177/2014
La giurisprudenza conferma che il contribuente non perde automaticamente l’agevolazione quando l’adempimento entro il termine previsto sia impedito da circostanze oggettive e non dipendenti dalla sua volontà.
Massime di principio
- Per conservare l’agevolazione prima casa, il trasferimento della residenza deve essere effettuato entro 18 mesi dall’acquisto, salvo cause oggettive non imputabili al contribuente.
- Se il cambio di residenza viene richiesto tempestivamente, è opportuno conservare la ricevuta della domanda e ogni documento che dimostri il ritardo dell’amministrazione comunale.
- Il ritardo dell’ente pubblico può impedire la decadenza dall’agevolazione, purché il contribuente abbia adempiuto puntualmente agli atti di propria competenza.
- La semplice intenzione di trasferire la residenza non è sufficiente: occorre dimostrare l’effettiva presentazione della richiesta e l’assenza di inerzia o negligenza del contribuente.
- La tutela non si applica quando il mancato trasferimento dipende da una scelta volontaria, da inerzia o da circostanze prevedibili e riconducibili al contribuente.
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