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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17119/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un avvocato conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo il risarcimento di tutti i danni che assumeva di avere subito perché era stato iscritto tra gli indagati per ricettazione in relazione alla negoziazione di quattro assegni non trasferibili, a lui intestati ma incassati da terzi presso una filiale bancaria con firme di girata disconosciute e poi accertate come false. Secondo la sua prospettazione, l’indagine penale e il conseguente pregiudizio sarebbero stati causalmente determinati dall’illegittimo pagamento dei titoli da parte della banca, in violazione delle regole che vietano il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore e la girata, se non al banchiere per l’incasso. La banca si difendeva sostenendo che l’attenzione dell’autorità inquirente non derivasse da quei quattro assegni, ma dal fatto che l’attore era risultato beneficiario, quale mandatario elettorale, di altri assegni collegati a una vicenda di presunte dazioni illecite nella campagna elettorale regionale; inoltre chiamava in causa i correntisti sui cui conti erano stati accreditati i titoli e il soggetto che aveva materialmente apposto le false girate. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale tra condotta bancaria e danno; la corte d’appello confermava, pur riconoscendo l’irregolarità della negoziazione dei titoli, e riteneva che il coinvolgimento nell’indagine fosse dipeso da una diversa e più ampia vicenda penale. In cassazione il ricorrente deduceva falsa applicazione della legge sulla disciplina del mandatario elettorale, falsa applicazione dell’art. 648 c.p., omesso esame di fatti decisivi e violazione del nesso di causalità, sostenendo che solo la negoziazione dei quattro assegni con falsa girata poteva aver determinato la sua incriminazione; la banca proponeva anche ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il ricorso principale non sviluppasse censure di diritto specifiche contro la sentenza impugnata, ma si risolvesse in una richiesta di rivalutazione dei fatti e persino delle risultanze dell’inchiesta penale, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre evidenziato la genericità delle doglianze e, sul vizio motivazionale, la presenza di una "doppia conforme" che precludeva la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo incidentale della banca è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché diretto, in parte, a contestare la valutazione di compensazione delle spese di appello in presenza di una motivazione ritenuta congrua. Le spese tra ricorrente principale e banca sono state compensate per reciproca soccombenza; le spese in favore dei controricorrenti Capriello sono state poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la sua incriminazione per ricettazione sarebbe dipesa solo dall’indebito incasso dei quattro assegni con girata falsa; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma penale, perché reputa la censura inammissibile in quanto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti.

  • legge n. 515 del 1993

    Invocata dal ricorrente per descrivere il ruolo del mandatario elettorale e gli adempimenti connessi alla ricezione dei contributi; la Corte rileva che la doglianza non è articolata in termini idonei a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura motivazionale è dichiarata inammissibile perché, nel caso di doppia conforme, non è consentito dedurre l’omesso esame di fatti decisivi se non si indicano e non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche quando il giudice d’appello aggiunga argomenti ulteriori a rafforzare la decisione di primo grado.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può spingersi a misurare autonomamente la gravità ed eccezionalità della ragione addotta dal giudice di merito, salvo motivazione apparente o assoluta incongruenza.

  • L. n. 69 del 2009

    Citata quale fonte della disciplina dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis alla compensazione delle spese.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, tanto meno mediante una rilettura autonoma di atti di indagine penale non direttamente scrutinabili dalla Corte.
  • La censura di violazione di legge deve confrontarsi con specifiche affermazioni della sentenza impugnata: se si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa lettura dei documenti, è inammissibile.
  • Il nesso di causalità tra condotta illecita e danno è accertamento di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è sindacabile in cassazione solo quando il giudice di merito si limiti a formule astratte, motivazione apparente o evidente contraddizione con le emergenze di causa; non è invece consentito alla Corte sostituirsi al merito nella valutazione della gravità ed eccezionalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProveInadempimentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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