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Sentenza

Sentenza n. 1797/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 613/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di € 2.000,00, oltre accessori, per le annualità scolastiche 2018/2019-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata al Ministero e passata in giudicato, non era stata eseguita nonostante il decorso del termine legale di 120 giorni dalla notifica. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha documentato che, il 18 dicembre 2025 e durante il giudizio, aveva attribuito alla ricorrente quattro voucher della Carta del Docente del valore unitario di € 500, per complessivi € 2.000, in relazione alle annualità indicate nella sentenza da eseguire. Le spese sono state compensate per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa; per la restante metà, in applicazione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, il Ministero è stato condannato a pagare € 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.10.2025 e depositato in data 1.11.2025) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

    Il giudizio di ottemperanza è stato attivato per ottenere l’esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, durante il giudizio di ottemperanza, la sentenza azionata, viene meno la necessità della pronuncia esecutiva e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie soltanto in corso di causa, tale circostanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre per la quota residua la regolazione può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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