Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 17/12/2019 che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado riconoscendo per tutti la continuazione dei reati e confermando condanne e statuizioni civili. I motivi di cassazione riguardano, a seconda degli imputati: carenza o genericità della motivazione in ordine all'aumento di pena per continuazione; deduzioni sulla utilizzabilità o inutilizzabilità delle intercettazioni e sull'effetto di ciò in termini di declaratoria di non punibilità; contestazione del diniego della riduzione di un terzo ex art. 438 c.p.p. per mancata ammissione al rito abbreviato condizionato (rilevanza dei testi ammessi in dibattimento); doglianze su erronea applicazione della disciplina del trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e mancata prova dell'effettiva titolarità o provenienza delle risorse; omissione di valutazione di documenti e testimonianze difensive; contestazione del diverso trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Per Capasso, due ricorsi sull'applicazione delle attenuanti e della recidiva e successiva comunicazione del decesso dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di D'Alterio Salvatore, Veneruso Nunzio, Panico Giulio e Frontoso Libero, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, alla rifusione delle spese delle parti civili e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 cod. proc. pen.). Ha invece annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Capasso Sossio perché il reato a lui ascritto si è estinto per la morte dell'imputato (decesso attestato il 21/04/2020); conseguentemente sono revocate le statuizioni civili nei suoi confronti. Le censure dei ricorrenti sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, non specifiche o avrebbero richiesto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; altresì ha richiamato la giurisprudenza sul sindacato, sulla valutazione ex post delle prove e sui presupposti per la riduzione di un terzo ex art. 438 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile la contestazione di partecipazione all'associazione di stampo camorristico quale fatto-base per l'aggravazione e per la valutazione del disvalore.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale collegata all'agevolazione di tipo mafioso; contestata nei confronti di alcuni imputati e valutata dal giudice del merito nella ponderazione delle circostanze.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha confermato che la fattispecie comprende anche le condotte di simulazione soggettiva (interposizione fittizia) e può colpire l'interponente e l'interposto quando emergano elementi che dimostrino la gestione effettiva.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ad alcune contestazioni (reati con effetti sulla concorrenza): la Corte ha valutato che l'assoluzione su tale capo nel primo grado si fondava sulla mancanza di prova di atti violenti specifici, non sulle sole dichiarazioni difensive.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina della riduzione di pena per il rito abbreviato su condizione dell'acquisizione di prove; la Corte ha chiarito che l'ammissione di testi in dibattimento non è di per sé sufficiente: la riduzione è dovuta solo se il giudice accerta che l'integrazione probatoria fosse necessaria ai fini della decisione e avrebbe potuto influire in modo significativo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'ipotesi che l'inutilizzabilità di prove (es. intercettazioni) possa portare alla declaratoria di causa di non punibilità; la Corte ha valutato l'irrelevanza di questa deduzione quando non provata efficacemente.

  • art. 110, art. 628, art. 629 cod. pen.; legge n. 203/1991

    Riferimenti agli articoli di concorso di persone e fattispecie estorsive utilizzati per la ricostruzione dei capi d'imputazione e per la valutazione delle continuazioni e delle aggravanti/attenuanti.

  • art. 132 e art. 62-bis cod. pen.

    Norme su determinazione della pena, attenuanti e recidiva: i ricorrenti contestavano l'applicazione o la prevalenza delle attenuanti e la rilevanza della recidiva; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti prevalenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese nei confronti dei ricorrenti inammissibili: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 591 in relazione all'art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    Riferimenti utilizzati per valutare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo di appello è generico e non specifico, con richiamo al divieto di 'sanare' lacune del motivo in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Un motivo di appello generico o privo della necessaria specificazione dei punti di doglianza è inammissibile in Cassazione: è necessario indicare con precisione i vizi di diritto o di motivazione.
  • La rinuncia a specifici motivi in sede di appello limita il sindacato successivo: non si può ottenere in Cassazione la valutazione di questioni espressamente rinunciate in sede di merito.
  • La semplice ammissione di testi al dibattimento non impone automaticamente la riduzione di pena ex art. 438 c.p.p.; occorre che il giudice accerti la reale necessità e l'efficacia decisiva dell'integrazione probatoria per la decisione.
  • Il sindacato di legittimità non è sostitutivo della rivalutazione del merito: censure che richiedano una riconsiderazione delle prove o una diversa valutazione interlocutoria sono inammissibili se non corredate da specifici profili di travisamento o illogicità della motivazione.
  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e (in genere) la revoca delle statuizioni civili nei suoi confronti.
  • Per ritenere provata l'interposizione fittizia o il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è necessaria solo la titolarità formale: rilevano gli elementi di fatto che dimostrino la gestione effettiva e l'interesse reale dell'interponente.
  • La decisione del giudice sulla prevalenza delle attenuanti o sul riconoscimento di resipiscenza richiede elementi circostanziali specifici; l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti.
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata della censura in Cassazione, possono essere imposte condanne alle spese e somme a titolo di ammenda, ai sensi delle norme procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.