Sentenza n. 1819/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del permesso di costruire n. 2670 del 26 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di una cappella funeraria adiacente a quella del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una concessionaria di un’area cimiteriale, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. Con un unico motivo ha dedotto la violazione del d.P.R. 380/2001 in materia di distanze minime e disciplina antisismica, eccesso di potere, carenza di motivazione e istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la nuova cappella sarebbe stata realizzata a una distanza inferiore a quella minima, da lui indicata in 25 centimetri per lato, e che il titolo sarebbe stato rilasciato senza il progetto strutturale e senza la necessaria autorizzazione sismica. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., rimettendone la quantificazione al Collegio. Il TAR ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, ritenendola rispettata: il termine per impugnare è stato fatto decorrere dalla conoscenza della documentazione del permesso di costruire, ottenuta a seguito dell’accesso agli atti, anziché dalla data di rilascio del titolo. È stato ritenuto tempestivo anche il deposito, perfezionandosi l’ultima notificazione alla controinteressata il 1° luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla censura sulle distanze, ha rilevato che il ricorrente non ha indicato alcuna fonte normativa o regolamentare idonea a imporre una distanza minima di 25 centimetri tra cappelle funerarie o sepolture. L’istruttoria disposta in sede cautelare ha inoltre evidenziato che né il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria né altra disciplina applicabile prevedono una distanza minima puntuale. L’art. 24, comma 7, del regolamento stabilisce, anzi, che il concessionario non ha diritto alla conservazione delle distanze o dello stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può modificare per esigenze cimiteriali. Ne consegue che il diritto edificatorio del concessionario cimiteriale deriva dalla concessione e può essere conformato dall’amministrazione, senza un diritto del concessionario limitrofo al mantenimento di una determinata distanza, salvo il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza e della salubrità. Quanto alle censure relative alla carenza di istruttoria e alla disciplina antisismica, il Comune ha depositato la richiesta di permesso di costruire con elaborato grafico e relazione tecnica, nonché la richiesta di autorizzazione sismica e il relativo attestato di deposito per l’autorizzazione all’inizio dei lavori. Il ricorrente non ha contestato puntualmente tali risultanze; pertanto non sono stati ravvisati né deficit istruttori né carenze motivazionali. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché fondata sull’asserita illegittimità del titolo, esclusa dal Collegio, sia perché formulata in termini generici e aspecifici. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, Regolamento comunale di polizia mortuaria
il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero
La disposizione esclude un diritto del concessionario al mantenimento delle distanze originarie o dello stato delle aree adiacenti e consente al Comune di conformare le distanze per esigenze cimiteriali, anche in funzione dell’esercizio dei diritti edificatori dei concessionari confinanti.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
Il deposito è tempestivo se effettuato entro trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche nei confronti del destinatario; nel caso concreto il termine è decorso dal 1° luglio 2025.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava accertata l’illegittimità del permesso di costruire ed era stata formulata in modo generico e aspecifico.
Massime di principio
- All’interno di un cimitero, il concessionario di un’area non vanta, in assenza di una specifica disposizione normativa o regolamentare, un diritto al mantenimento di una determinata distanza dalle cappelle o dai manufatti funerari realizzati dai concessionari limitrofi.
- Il diritto edificatorio del concessionario cimiteriale non deriva da un diritto di proprietà, ma dalla concessione amministrativa; l’amministrazione concedente può quindi conformarlo anche con riguardo alle distanze, nel rispetto delle norme applicabili in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi.
- La contestazione della violazione di una distanza minima richiede l’individuazione della specifica fonte normativa o regolamentare che stabilisca tale distanza; la mera indicazione di una misura non supportata da una fonte giuridica non è sufficiente a fondare l’illegittimità del titolo edilizio.
- Quando l’amministrazione documenta, mediante il deposito della richiesta di titolo edilizio, degli elaborati tecnici e della documentazione antisismica, la completezza dell’istruttoria, il ricorrente deve contestare puntualmente tali risultanze; in mancanza, non è dimostrato il dedotto deficit istruttorio o motivazionale.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione di un titolo edilizio, quando le censure riguardano vizi desumibili dalla documentazione amministrativa e tale documentazione è stata acquisita mediante accesso agli atti, il termine di impugnazione decorre dalla data in cui la documentazione è stata effettivamente ostesa, se successiva al rilascio del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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