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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva versato alla cedente SALS S.r.l. IVA per 140.000.000 di lire in relazione a una cessione d'azienda. Successivamente era stato accertato che l'operazione era soggetta a imposta di registro e non a IVA, già versata dalla società cessionaria. La società aveva quindi chiesto il rimborso dell'IVA indebitamente pagata. L'Amministrazione finanziaria ha contestato la legittimazione della cessionaria a chiedere il rimborso, sostenendo che la richiesta spettasse alla cedente che aveva materialmente versato l'imposta all'Erario, e ha dedotto la violazione della disciplina IVA e della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei procedimenti tributari spettava esclusivamente all'Agenzia. Ha inoltre rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché tutti i motivi erano inammissibili: non censuravano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione del versamento come indebito pagamento estraneo al regime IVA, e presentavano carenze di autosufficienza e motivazione. È stato confermato il diritto della società al rimborso dei 140.000.000 di lire. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori e 150 euro per spese borsuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, art. 49

    La disposizione sulla dichiarazione integrativa non era decisiva, perché la controversia è stata qualificata come richiesta di restituzione di un indebito pagamento, estraneo al regime IVA, e non come questione di detrazione o di condono dell'imposta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 17 e 18

    Le norme disciplinano, rispettivamente, le operazioni rilevanti ai fini IVA, il soggetto passivo e la rivalsa. La Corte ha ritenuto che non fossero applicabili alla fattispecie come qualificata dai giudici di merito, trattandosi di pagamento non dovuto e non di ordinario rimborso IVA.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo autosufficiente le questioni decisive. In mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • Principio sulla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate

    A seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, nei giudizi tributari la legittimazione processuale relativa ai rapporti strumentali all'obbligazione tributaria spetta esclusivamente all'Agenzia, e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene pagato in assenza del presupposto impositivo, la domanda può essere qualificata come restituzione di indebito oggettivo e non necessariamente come ordinaria richiesta di rimborso IVA.
  • La qualificazione giuridica della vicenda come pagamento indebito può incidere sulla legittimazione del richiedente: può essere rilevante chi ha sopportato economicamente il pagamento, anche se il versamento materiale all'Erario è stato effettuato da un altro soggetto tramite il meccanismo della rivalsa.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario contestare la specifica ragione posta a fondamento della decisione. Motivi che discutono una diversa questione, senza attaccare la ratio decidendi effettiva, sono inammissibili.
  • I motivi relativi a vizi di motivazione devono indicare con precisione il fatto controverso e decisivo e non possono limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
  • In una cessione d'azienda occorre verificare preliminarmente il corretto regime impositivo: se l'operazione è soggetta a imposta di registro e viene erroneamente applicata l'IVA, il pagamento dell'IVA può risultare indebito, soprattutto se l'imposta di registro è stata anch'essa corrisposta.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa o l'applicazione di istituti definitori non esclude automaticamente il diritto alla restituzione di somme qualificabili come estranee al tributo e indebitamente versate.

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