Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3090/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2022: - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28 novembre 2022, del Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della relativa comunicazione del 29 novembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2022: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2022: - della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022, Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2022: - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; - degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell'allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018” e dell'allegato B; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 dicembre 2022: - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 dicembre 2022: - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; - dei cinque allegati al predetto decreto relativi a elenco importi dovuti per l'anno 2015, elenco importi dovuti per l'anno 2016, elenco importi dovuti per l'anno 2017, elenco importi dovuti per l'anno 2018, riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 gennaio 2023: - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia; - della nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento – giusta articoli 7 e 8 della legge 241/1990 novellata e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 novellata – finalizzato all'adozione del decreto del Direttore Centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 gennaio 2023: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2023: - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento salute, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; - della comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Marche; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2023: - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2023: - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022 “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” pubblicato in data 19 dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2023: - della determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2023: - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2023: - del provvedimento dirigenziale dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, Dipartimento Sanità e Salute della Regione Valle D'Aosta, n. 8049 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato il 15 dicembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Valle D'Aosta; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2023: - della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata sul sito Istituzionale della Provincia Autonoma di Trento; - della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2023: - del decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”, pubblicato nell'Albo Pretorio della Regione Molise in data 15 dicembre 2022; - dell'allegato documento istruttorio “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 gennaio 2023: del decreto assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 aprile 2023: - della determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2023: - della determinazione n. 202300207 del 30 marzo 2023 della Regione Basilicata, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” e allegati pubblicati nel sito istituzionale della Regione Basilicata e nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 1° aprile 2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 settembre 2023: - della DCA n. 155 del 14 giugno 2023 della Regione Calabria, recante “Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023, e allegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 settembre 2023: - del decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “Importo del payback per dispositivi mediciper gli anni 2010, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e relativi allegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2023: - del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 della Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR” ed allegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2023: - del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 della Assessorato della Salute della Regione Siciliana, recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione in data 24 luglio; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2023: - della deliberazione n. 444 del 28 luglio 2023 della Regione Basilicata, recante “DGR 207/2023 Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34, convertito in L.56/2023” e allegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° aprile 2025: - della determina dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”, con la quale si è provveduto a ridefinire nell’allegato 1 le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018; - della nota del 24 gennaio 2025 di trasmissione della predetta determina, con la quale è stato intimato di procedere al pagamento della somma indicata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con il preavviso che “in caso di mancato versamento della somma dovuta o di mancato riscontro alla presente entro il termine sopra indicato, si procederà alla compensazione del Vostro debito per il tramite degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell’articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 con la quale il termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back è stato differito al 31 dicembre 2025, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni del 24 gennaio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2025: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data 28 aprile 2025, recante “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, con il quale si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 e i relativi importi di ripiano da queste dovuti; nonché dell’Allegato A al predetto decreto, contenente l’elenco aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano posti a loro carico;

Giustizia amministrativa202213524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, linee guida ministeriali, accordo Stato-Regioni del 2019 e successivi provvedimenti regionali e provinciali di riparto degli oneri di payback

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, certezza dei rapporti contrattuali, libertà d'impresa, concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il payback avrebbe inciso retroattivamente sui contratti di fornitura già eseguiti, imponendo una restituzione imprevedibile e potenzialmente insostenibile. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale e convenzionale della disciplina primaria, anche per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 97 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e degli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la natura sostanzialmente tributaria del payback. Con il secondo e il quarto motivo ha contestato il difetto di trasparenza e motivazione del decreto ministeriale di certificazione, lamentando l'assenza dell'indicazione dei dati utilizzati e l'impossibilità di verificare se fossero stati esclusi i costi relativi ai servizi accessori e se il fatturato fosse stato calcolato al lordo o al netto dell'IVA. Con il terzo motivo ha sostenuto che, per il periodo 2015-2018, i calcoli avrebbero dovuto essere effettuati sui dati di consuntivo al netto dell'IVA. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, deducendo che il tetto regionale avrebbe dovuto essere differenziato in relazione alla composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria e che la sua fissazione nel 2019 per annualità pregresse avrebbe avuto carattere retroattivo. Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali che individuavano le aziende soggette al ripiano e quantificavano le somme dovute, deducendo l'illegittimità delle relative pretese creditorie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto infondate le censure contro il meccanismo del payback, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui la disciplina per gli anni 2015-2018 persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e la tutela della salute, non è irragionevole o sproporzionata, rispetta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. e non presenta una retroattività costituzionalmente illegittima, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi elementi essenziali già dal 2015. La riduzione dell'onere derivante dalla sentenza costituzionale n. 139 del 2024 rende inoltre il contributo non sproporzionato. Il payback è stato qualificato come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., ma non come tributo in senso stretto, sicché non trova applicazione l'art. 53 Cost. Il Collegio ha escluso anche la violazione della disciplina sulle gare pubbliche, poiché il payback opera sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica né l'esito della gara né il prezzo contrattuale. Ha ritenuto infondate le censure sulla genericità del decreto ministeriale, osservando che il fatturato rilevante riguarda il prezzo dei dispositivi medici e non i servizi accessori, i cui costi devono essere distinti contabilmente. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo al lordo dell'IVA, come previsto dall'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, poiché l'IVA costituisce un costo effettivo per il servizio sanitario pubblico. Quanto all'accordo del 2019, ha ritenuto ragionevole la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per gli anni 2015-2018, pari al tetto nazionale già noto, in quanto soluzione idonea a garantire prevedibilità e applicabilità del sistema, ferma la differenziazione dei tetti per le annualità future. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali e provinciali, infatti, svolgono una funzione meramente vincolata, tecnica, contabile e ricognitiva: non determinano il tetto di spesa, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità amministrativa, ma individuano le aziende e calcolano matematicamente l'importo dovuto sulla base di dati e percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo patrimoniale, da far valere davanti al giudice ordinario. È stata disposta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, la certificazione del superamento e il ripiano a carico delle imprese fornitrici; per gli anni 2015-2018 costituisce la base normativa del payback.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA

    Impone che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito vincolato di individuare le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti, sulla base degli elementi già determinati a livello statale.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015.

  • art. 23 Cost.

    Il payback costituisce una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; la disciplina contiene gli elementi essenziali dell'obbligazione.

  • art. 53 Cost.

    Non si applica al payback, non qualificato dal giudice come tributo in senso stretto.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025

    La questione relativa all'eventuale applicazione dello sconto previsto dalla disposizione, in assenza di adesione al meccanismo transattivo, appartiene al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è irragionevole né sproporzionato, poiché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e la tutela della salute e impone alle imprese un contributo solidaristico collegato al superamento dei tetti di spesa.
  • L'obbligo di ripiano non è costituzionalmente retroattivo quando i suoi elementi essenziali, compresi l'esistenza del tetto di spesa e i criteri percentuali di partecipazione, erano conoscibili dagli operatori economici già al momento delle gare e della stipula dei contratti, anche se la quantificazione concreta è intervenuta successivamente.
  • Il payback sui dispositivi medici è una prestazione patrimoniale imposta soggetta all'art. 23 Cost., ma non è un tributo in senso stretto e non è quindi assoggettato ai principi propri della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
  • Le attività regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e di quantificazione degli importi, quando si limitano a verifiche contabili e ad applicazioni matematiche di dati e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, sono attività vincolate prive di esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla sussistenza e alla corretta quantificazione dell'obbligo di pagamento del payback, derivante dagli atti regionali meramente ricognitivi e contabili, riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il calcolo del fatturato rilevante ai fini del payback comprende il prezzo dei dispositivi medici al lordo dell'IVA, mentre i costi relativi a servizi accessori devono essere distinti dai costi della fornitura dei dispositivi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.