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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 3823 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Erronea compilazione della dichiarazione dei redditi ed IVA - Emendabilità a proprio favore - Legittimità - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente chiedeva di emendare la dichiarazione fiscale e di far valere, anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, il credito d’imposta risultante dagli errori commessi. La questione riguardava la possibilità di correggere errori di fatto o di diritto qualora la dichiarazione avesse determinato un’imposizione maggiore o la perdita di un beneficio fiscale spettante secondo legge.

La decisione

La domanda del contribuente è stata ritenuta legittima in linea di principio. La dichiarazione può essere emendata anche oltre il termine ordinario quando l’errore comporta oneri contributivi superiori a quelli dovuti o la mancata fruizione di un credito. Il contribuente deve tuttavia dimostrare documentalmente l’esistenza del credito e la correttezza della rettifica, producendo, tra l’altro, le dichiarazioni IVA degli anni interessati, i registri IVA degli acquisti e delle vendite, il Libro giornale e un prospetto riepilogativo. L’esito è quindi favorevole al contribuente, subordinatamente alla prova documentale del credito.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni; tali controlli non impediscono al contribuente di dimostrare successivamente errori dichiarativi e crediti effettivamente spettanti.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, senza escludere la possibilità di far valere in giudizio un credito IVA non indicato o indicato erroneamente.

  • Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992

    Riguarda il giudizio di rinvio nel processo tributario e costituisce il riferimento processuale per la prosecuzione della controversia secondo i principi affermati.

  • Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998

    Prevede un termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ma il suo decorso non impedisce necessariamente al contribuente di far valere in sede giudiziale un diritto fiscale sostanziale già spettante, purché adeguatamente provato.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impedisce che il contribuente sia assoggettato a un’imposizione maggiore di quella prevista dalla legge per effetto di un mero errore dichiarativo.

  • Art. 97, comma 1, della Costituzione

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione richiede che l’imposizione rispetti l’effettiva situazione fiscale prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Un errore nella dichiarazione fiscale, sia di fatto sia di diritto, può essere corretto quando determina un’imposizione maggiore o la mancata fruizione di un credito effettivamente spettante.
  • La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non elimina automaticamente il diritto sostanziale del contribuente, che può essere fatto valere in giudizio nei limiti delle regole processuali e dei termini applicabili.
  • Chi sostiene di avere un credito fiscale deve fornire una prova documentale completa, coerente e riferita agli anni d’imposta interessati; non è sufficiente una semplice allegazione.
  • È opportuno conservare e produrre dichiarazioni fiscali, registri IVA, scritture contabili e prospetti riepilogativi idonei a ricostruire l’origine e l’ammontare del credito.
  • Il principio generale è che l’imposta deve essere determinata sulla base della reale capacità contributiva e non può risultare maggiore solo per un errore formale o materiale commesso nella dichiarazione.

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