Cassazione Civile, Ordinanza n. 02293/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro i fideiussori di una società finanziata per il mancato rimborso di un contratto di finanziamento stipulato per € 300.000,00 e accreditato su conto corrente della debitrice. Gli ingiunti opposero il decreto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del credito, la mancata contabilizzazione delle rate, la nullità del mutuo per mancanza o illiceità della causa, la simulazione assoluta del contratto e la violazione delle regole sulla compensazione tra credito e debito sul conto corrente. Il tribunale accolse l'opposizione revocando il decreto, ritenendo che gli importi passivi derivanti dal finanziamento fossero stati regolarmente contabilizzati e che il saldo del conto risultasse attivo. In appello, la banca ottenne la riforma della decisione: la corte territoriale ritenne provato il contratto di finanziamento, l'accredito della somma, il mancato pagamento di alcune rate residue e infondate le eccezioni di nullità/simulazione; dichiarò inoltre inammissibile l'appello incidentale dei debitori. In cassazione i ricorrenti denunciarono, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame della nullità/inefficacia del mutuo per simulazione o violazione dell'art. 1853 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'asserito saldo attivo del conto corrente, sostenendo che ciò escludesse i presupposti del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, formalmente incardinate sull'art. 360, n. 5 c.p.c., miravano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione del fatto storico asseritamente omesso. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato anche che la sentenza d'appello aveva comunque esaminato e respinto nel merito le doglianze sulla nullità e sulla simulazione del mutuo, e che la questione del mutuo solutorio era stata ormai chiarita da Cass. Sez. U. n. 5841/2025, secondo cui il mutuo si perfeziona con l'accredito della somma sul conto corrente, senza che rilevi la successiva destinazione a ripianare debiti pregressi, restando valido titolo esecutivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato la violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. per mancata specifica riproduzione e localizzazione della consulenza tecnica invocata e ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis, ma un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda creditoria proseguita in sede monitoria.
art. 633 c.p.c.
In cassazione non è consentito contestare in via surrettizia i presupposti originari del decreto ingiuntivo, dovendosi discutere l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione.
art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello incidentale è stata ricondotta alla mancanza di specifiche censure contro la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, non questioni o argomentazioni; non consente un nuovo scrutinio del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure basate su documenti o atti di merito sono inammissibili se non riportati e localizzati con precisione nel ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6 c.p.c. come presidio dell'onere di specifica indicazione degli atti su cui si fonda il ricorso.
art. 1853 c.c.
La dedotta violazione della norma sulla compensazione tra partite nel conto corrente non è stata ritenuta idonea a fondare la nullità del mutuo.
art. 474 c.p.c.
Richiamato per affermare che il mutuo solutorio, se munito dei requisiti di legge, può integrare valido titolo esecutivo.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata la facoltà dei ricorrenti di depositare memoria, che non è stata esercitata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per abuso del processo in presenza di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla soluzione giuridica adottata dal giudice di merito.
- Il ricorrente che fonda la censura su atti o documenti del giudizio di merito deve assolvere specificamente agli oneri di trascrizione, indicazione e localizzazione prescritti dall'art. 366, n. 6 c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase di cognizione piena sulla pretesa creditoria e non un'impugnazione demolitoria dell'ingiunzione: non è quindi consentito in cassazione trasformare il vizio di merito in una contestazione dei presupposti originari del decreto.
- Se la sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, la censura di cassazione deve investire anzitutto la ratio in rito; in mancanza, viene meno l'interesse a contestare le ulteriori statuizioni di merito sul medesimo punto.
- Il mutuo si perfeziona, con nascita dell'obbligo restitutorio, quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente, anche se le somme sono immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse della banca mutuante.
- La destinazione delle somme mutuare al pagamento di debiti pregressi non determina, di per sé, la nullità del mutuo né ne esclude la validità come titolo esecutivo, ove ricorrano i requisiti di legge.
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