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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02293/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro i fideiussori di una società finanziata per il mancato rimborso di un contratto di finanziamento stipulato per € 300.000,00 e accreditato su conto corrente della debitrice. Gli ingiunti opposero il decreto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del credito, la mancata contabilizzazione delle rate, la nullità del mutuo per mancanza o illiceità della causa, la simulazione assoluta del contratto e la violazione delle regole sulla compensazione tra credito e debito sul conto corrente. Il tribunale accolse l'opposizione revocando il decreto, ritenendo che gli importi passivi derivanti dal finanziamento fossero stati regolarmente contabilizzati e che il saldo del conto risultasse attivo. In appello, la banca ottenne la riforma della decisione: la corte territoriale ritenne provato il contratto di finanziamento, l'accredito della somma, il mancato pagamento di alcune rate residue e infondate le eccezioni di nullità/simulazione; dichiarò inoltre inammissibile l'appello incidentale dei debitori. In cassazione i ricorrenti denunciarono, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame della nullità/inefficacia del mutuo per simulazione o violazione dell'art. 1853 c.c. e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'asserito saldo attivo del conto corrente, sostenendo che ciò escludesse i presupposti del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, formalmente incardinate sull'art. 360, n. 5 c.p.c., miravano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione del fatto storico asseritamente omesso. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato anche che la sentenza d'appello aveva comunque esaminato e respinto nel merito le doglianze sulla nullità e sulla simulazione del mutuo, e che la questione del mutuo solutorio era stata ormai chiarita da Cass. Sez. U. n. 5841/2025, secondo cui il mutuo si perfeziona con l'accredito della somma sul conto corrente, senza che rilevi la successiva destinazione a ripianare debiti pregressi, restando valido titolo esecutivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato la violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. per mancata specifica riproduzione e localizzazione della consulenza tecnica invocata e ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis, ma un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda creditoria proseguita in sede monitoria.

  • art. 633 c.p.c.

    In cassazione non è consentito contestare in via surrettizia i presupposti originari del decreto ingiuntivo, dovendosi discutere l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione.

  • art. 342 c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello incidentale è stata ricondotta alla mancanza di specifiche censure contro la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, non questioni o argomentazioni; non consente un nuovo scrutinio del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti o atti di merito sono inammissibili se non riportati e localizzati con precisione nel ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366, n. 6 c.p.c. come presidio dell'onere di specifica indicazione degli atti su cui si fonda il ricorso.

  • art. 1853 c.c.

    La dedotta violazione della norma sulla compensazione tra partite nel conto corrente non è stata ritenuta idonea a fondare la nullità del mutuo.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il mutuo solutorio, se munito dei requisiti di legge, può integrare valido titolo esecutivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamata la facoltà dei ricorrenti di depositare memoria, che non è stata esercitata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per abuso del processo in presenza di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla soluzione giuridica adottata dal giudice di merito.
  • Il ricorrente che fonda la censura su atti o documenti del giudizio di merito deve assolvere specificamente agli oneri di trascrizione, indicazione e localizzazione prescritti dall'art. 366, n. 6 c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase di cognizione piena sulla pretesa creditoria e non un'impugnazione demolitoria dell'ingiunzione: non è quindi consentito in cassazione trasformare il vizio di merito in una contestazione dei presupposti originari del decreto.
  • Se la sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, la censura di cassazione deve investire anzitutto la ratio in rito; in mancanza, viene meno l'interesse a contestare le ulteriori statuizioni di merito sul medesimo punto.
  • Il mutuo si perfeziona, con nascita dell'obbligo restitutorio, quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente, anche se le somme sono immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse della banca mutuante.
  • La destinazione delle somme mutuare al pagamento di debiti pregressi non determina, di per sé, la nullità del mutuo né ne esclude la validità come titolo esecutivo, ove ricorrano i requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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