Cassazione Penale, Sentenza n. 21884/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata ad Antonio Pisciotti per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (con aggravanti legate alla presenza di assuntori e all'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso) e per il reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) insufficienza dei gravi indizi in ordine al reato associativo e motivazione contraddittoria sulle esigenze cautelari; 2) omissione di motivazione rispetto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva (in particolare sulla mancata considerazione del tempo intercorso e della documentazione probatoria); 3) carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive; 4) mancanza di adeguata considerazione della possibilità di misure meno afflittive, alla luce della presunta interruzione dei rapporti con il sodalizio e dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si traduceva in una rivalutazione del materiale probatorio (censura di fatto non consentita in cassazione). Ha invece accolto i second o e terzo motivi: il Tribunale del riesame non aveva considerato specificamente le deduzioni della memoria difensiva e il lungo arco temporale trascorso dai fatti (fatti commessi fino al 2019) e la pena già scontata dal ricorrente, elementi rilevanti ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari alla luce della riforma del 2015. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo giudizio (in particolare sulla attualità delle esigenze cautelari). Il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla conferma del provvedimento cautelare dal Tribunale del riesame; qui contestata l'ordinanza che confermava la misura cautelare applicata dal GIP.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del testo unico stupefacenti cui si ricollega il reato-fine (traffico di sostanze stupefacenti) alla base dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa agli elementi indizianti; citata nella censura del ricorrente sull'insussistenza dei gravi indizi.
art. 275 cod. proc. pen.
Regola sulle misure cautelari e sui presupposti; la Corte richiama che, pur essendo prevista una presunzione relativa in certi casi (comma 3), il giudice deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari, soprattutto quando è trascorso un lungo periodo senza ulteriori condotte dell'indagato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare le doglianze del ricorrente e il carattere inammissibile di censure che richiedono una rivalutazione dei fatti.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata per stabilire l'obbligo di considerare espressamente il tempo trascorso dai fatti nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari e la persistenza della pericolosità dell'indagato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure sulla gravità indiziaria devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura dei fatti.
- Quando i fatti contestati sono remoti nel tempo e non risultano condotte successive sintomatiche di pericolosità, il giudice deve motivare specificamente sull'attualità delle esigenze cautelari; l'omessa considerazione di tali elementi determina vizio motivazionale.
- La memoria difensiva contenente elementi idonei a influire sull'attualità del pericolo di reiterazione (es. interruzione dei rapporti con il sodalizio, pena già espia ta) deve essere esaminata e censita esplicitamente dal giudice nelle sue ragioni.
- L'annullamento con rinvio è la conseguenza corretta quando la motivazione del provvedimento cautelare non affronta questioni decisive sulla attualità e proporzionalità della misura; il nuovo giudizio dovrà valutare la possibile adottabilità di misure meno afflittive.
- La mera richiamata dei precedenti penali o della gravità degli indizi non è sufficiente: il giudice deve confrontare tali fatti con l'effettiva attualità del pericolo e con le specifiche circostanze sopravvenute (tempo trascorso, espiazione della pena, cessazione dei rapporti criminali).
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