Sentenza del 06/09/2022 n. 26290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca ha chiesto il rimborso, ai sensi dell'art.10 della Convenzione Italia-Francia, di crediti d'imposta su dividendi percepiti da partecipazioni in società italiane. L'Amministrazione ha riconosciuto solo una piccola parte dei crediti ritenendo che la banca avesse operato come mero intermediario per beneficiare indebitamente dei vantaggi convenzionali, realizzando operazioni di acquisto e cessione di azioni in prossimità dello stacco dividendi con finalità elusiva.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso principale della banca ma ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sul punto che la Commissione tributaria regionale aveva esteso l'accoglimento a istanze che non erano state esaminate dall'Ufficio semplicemente per il mancato esame. La Corte ha confermato la legittimità dell'uso del criterio della giacenza media e del principio del beneficiario effettivo per ricostruire finalità elusiva e ha affermato che l'onere della prova circa il diritto al credito grava sul contribuente. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione per riesame delle istanze non esaminate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Francia sulla doppia imposizione
La Corte ha richiamato l'articolo per affermare che i benefici convenzionali spettano solo al beneficiario effettivo; l'art.10, par.8 è stato interpretato nel senso che il contribuente deve dimostrare i presupposti per il rimborso e lo Stato della fonte può negare vantaggi in presenza di tratta-mento abusivo.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art.112 richiamato in relazione all'omessa pronuncia; art.360 usato come parametro per i motivi di cassazione invocati (vizi di diritto). La Corte ha precisato i limiti dell'omessa pronuncia e della motivazione apparente.
Codice civile
art. 2697 c.c.; art. 2729 c.c.; art. 2727 c.c.
Art.2697 e correlati richiamati per ricordare che l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente; art.2729 e 2727 riferiti ai mezzi di prova e al loro utilizzo nell'accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato in relazione alla documentazione e agli accertamenti fiscali; il riferimento è parte della critica della ricorrente sulla metodologia probatoria adottata dall'Ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento di diniego e dei requisiti di motivazione delle decisioni amministrative e giudiziali nel contenzioso tributario.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Usata per ribadire il principio interpretativo che i trattati vanno interpretati secondo buona fede alla luce del loro oggetto e scopo; supporta il principio che le convenzioni non devono essere usate per scopi abusivi.
Raccomandazione Commissione Europea
n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012
Richiamata per sostenere l'esigenza di valutazioni sistemiche e di sostanza economica nelle operazioni che possono costituire pianificazione fiscale aggressiva.
Massime di principio
- Il soggetto che chiede il rimborso del credito d'imposta è tenuto a provare il proprio status di beneficiario effettivo e gli elementi costitutivi del diritto; l'onere probatorio non si inverte per il comportamento dell'Ufficio.
- Il criterio della giacenza media annua delle azioni, depurata del mese di stacco del dividendo, è un presupposto presuntivo legittimo e idoneo a fondare l'accertamento di finalità elusiva quando integrato da un quadro sistemico di operazioni in prossimità dei dividendi.
- La clausola del beneficiario effettivo nella convenzione è una norma antiabuso: gli Stati possono negare i benefici convenzionali se si riscontra una creazione artificiosa di condizioni per ottenere vantaggi fiscali.
- La valutazione delle operazioni va fatta in chiave sostanziale e sistemica, non atomistica: frequenti acquisti/cessioni sincronizzati con lo stacco dividendi e massa di operazioni possono indicare assenza di sostanza economica.
- L'omesso esame amministrativo di alcune istanze non legittima automaticamente il rimborso; il giudice non può accogliere la domanda limitandosi a sanzionare l'inadempimento dell'Ufficio senza valutare il merito probatorio delle singole richieste.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: il giudice nazionale deve valutare se la questione sia rilevante, se la questione sia già stata interpretata o se la risposta sia così chiara da escludere dubbi ragionevoli.
- I principi e la giurisprudenza dell'Unione supportano il rigetto dei vantaggi derivanti da un uso abusivo dei trattati e riconoscono agli Stati membri la possibilità di contrastare il treaty shopping e pratiche di doppia non imposizione.
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