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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16259/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un ruolo e la correlata cartella di pagamento relativi a sanzioni e interessi per tardivi versamenti IRAP e IVA dell’anno d’imposta 2007, per un importo complessivo di euro 84.575,20. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo sanata ogni eventuale nullità della notificazione della cartella per raggiungimento dello scopo e applicabile, alla fattispecie di sgravio/ripresa, la disciplina del recupero di rimborsi d’imposta, con richiamo all’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973, per l’erronea assimilazione tra sgravio non dovuto e recupero di rimborsi non dovuti. La Corte ha però rilevato che, secondo la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico interesse qualificato (pregiudizio per gara d’appalto, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Poiché nel caso concreto tale interesse non era stato dedotto né provato, il ricorso originario del contribuente era inammissibile ab origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo del contribuente, rilevabile d’ufficio in presenza della disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per la novità normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato dalla CTR come disciplina applicabile; la Corte non esamina nel merito la correttezza dell’assimilazione, poiché assorbe la questione rilevando l’inammissibilità originaria del ricorso

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    la norma, applicabile ai processi pendenti, concretizza e seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella giustifica l’impugnazione diretta; incide sull’interesse ad agire, che è condizione dell’azione e può mutare fino alla decisione

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma che, in sede di conversione, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata in cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato a sostegno della perpetuatio dell’ufficio di difensore della società estinta/succeduta

Massime di principio

  • In tema di impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata, la legittimazione sostanziale all’azione non basta: il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla legge sopravvenuta.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto nel 2021, si applica anche ai giudizi pendenti perché incide sull’attualità dell’interesse ad agire, condizione dinamica che può essere verificata fino alla decisione.
  • Quando l’azione è proposta fuori dai casi in cui la notificazione invalida della cartella genera un pregiudizio qualificato, il ricorso originario è inammissibile ab origine e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
  • In cassazione lo specifico interesse ad agire, se richiesto dalla normativa sopravvenuta, può essere documentato entro i limiti processuali consentiti; in mancanza, il giudice deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità.
  • La sopravvenienza normativa e l’evoluzione giurisprudenziale possono giustificare la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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