Cassazione Civile, Ordinanza n. 11078/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio ha emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica cessata, rideterminando il reddito imponibile e negando l'applicabilità del regime fiscale agevolato riservato alle ASD per asserita mancanza dei requisiti di legge. La Commissione regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la legittimità dell'accertamento rilevando che l'atto costitutivo e lo statuto risultavano registrati solo nel 2012, sicché mancava prova della sussistenza, nell'anno 2010, dei presupposti per usufruire del regime di favore, in particolare della conformità dello statuto alle clausole richieste dalla normativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 90, comma 5, della L. n. 289/2002, sostenendo che la norma non prevede la registrazione dell'atto costitutivo quale requisito per i benefici fiscali, ma si limita a stabilire l'assoggettamento degli atti costitutivi a imposta di registro in misura fissa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza di appello: la CTR non aveva affermato che la sola tardività della registrazione impedisse automaticamente il regime agevolato, ma aveva valorizzato l'assenza di una data certa dell'atto costitutivo e dello statuto, reputando così non dimostrata, per il periodo d'imposta in contestazione, la conformità dello statuto alle clausole tassative richieste per l'accesso al beneficio fiscale. Poiché tale specifica statuizione non era stata censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 90, comma 5, L. n. 289/2002
"gli atti costitutivi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa"
La Corte ha rilevato che la CTR non ha fondato la decisione sul mero dato formale della registrazione tardiva come requisito costitutivo, bensì sulla mancanza di prova, per l'annualità accertata, della riferibilità certa degli atti e della conformità statutaria ai requisiti richiesti per il regime agevolato.
art. 380.1 bis c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva prima dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito neghi l'accesso a un regime fiscale agevolato per difetto di prova dei presupposti richiesti, il contribuente deve censurare specificamente la statuizione sulla mancata dimostrazione di tali requisiti, non essendo sufficiente contestare un singolo profilo formale valorizzato nella motivazione.
- In tema di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche, la fruizione del beneficio presuppone la dimostrazione della ricorrenza dei requisiti normativamente previsti, inclusa la conformità dello statuto alle clausole richieste; in difetto di una data certa o di prova idonea riferibile al periodo d'imposta, il beneficio può essere legittimamente disconosciuto.
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