Cassazione Civile, Ordinanza n. 12955/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, deducendo addebiti per rimesse ripristinatorie/solutorie, interessi anatocistici e ulteriori competenze illegittime. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la banca alla restituzione di euro 98.539,66 oltre interessi legali. La corte d’appello aveva rigettato l’appello della banca e anche l’appello incidentale della correntista, ritenendo, tra l’altro, che la correntista avesse provato i fatti costitutivi dell’azione, che la mancanza di alcuni estratti conto non impedisse il ricalcolo, che la prescrizione non fosse maturata perché le rimesse erano in parte ripristinatorie, che la contestazione sul software del c.t.u. fosse tardiva e che l’anatocismo restasse disciplinato dalla normativa previgente. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. per avere la corte territoriale preteso, ai fini dell’eccezione di prescrizione, l’indicazione analitica per ciascuna rimessa di saldo, affidamento e scoperto extra-fido, mentre sarebbe bastata la deduzione dell’inerzia del titolare del diritto; 2) violazione degli artt. 2697, 2935 c.c. e 112 c.p.c. per non avere la corte considerato che la correntista non avrebbe provato un contratto di apertura di credito anteriore al 3.12.2003, con conseguente errore sul termine iniziale della prescrizione; 3) violazione di norme sulla ripetizione e sulla consulenza tecnica d’ufficio per avere reputato tardiva la contestazione del software utilizzato dal c.t.u.; 4) violazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 1230 d.lgs. 385/1993 e dell’art. 7 delibera CICR 9.2.2000 per la disciplina dell’anatocismo. La correntista, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) erronea qualificazione di alcune rimesse come solutorie in un rapporto che avrebbe comunque previsto un’apertura di credito; 2) omessa decisione sulla buona fede dell’accipiens ai fini degli interessi ex art. 1224, comma 2, c.c.; 3) erronea motivazione sul mancato riconoscimento del maggior danno da ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale della banca e ha rigettato il quarto; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della correntista. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto corretti i principi sulla prescrizione dell’azione di ripetizione in conto corrente con apertura di credito: l’eccezione della banca è sufficientemente proposta con la deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente tutte le rimesse solutorie. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale non aveva motivato adeguatamente sulla prova dell’affidamento in forma scritta e che aveva erroneamente dichiarato tardive le contestazioni sul metodo di calcolo del c.t.u., poiché il termine dell’art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria. È stato invece confermato il rigetto della censura sull’anatocismo, perché, per i contratti anteriori alla delibera CICR, le clausole anatocistiche non possono trovare giustificazione in un mero meccanismo di adeguamento e richiedono una espressa pattuizione conforme alla disciplina applicabile. Sono stati poi respinti i motivi incidentali della correntista relativi alla qualificazione delle rimesse, alla buona fede dell’accipiens e al maggior danno da mora.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere di allegazione e prova va coordinato con i principi sulla prescrizione e sulla qualificazione delle rimesse in conto corrente; la banca non è tenuta a indicare analiticamente ogni rimessa solutoria per eccepire la prescrizione
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la qualificazione delle rimesse e del rapporto di affidamento
art. 112 c.p.c.
la censura incidentale sulla mancata decisione è stata esaminata nei limiti del devoluto, ma le doglianze della banca non sono state condivise sul punto della motivazione
art. 195 c.p.c.
il termine per le osservazioni alla consulenza tecnica non è perentorio; la mancata contestazione in quella fase non preclude di dedurre critiche nel prosieguo del giudizio
art. 1283 c.c.
le clausole anatocistiche non sono automaticamente legittime; nei rapporti anteriori alla disciplina CICR restano soggette ai limiti della norma codicistica e, se basate su uso negoziale, sono nulle
art. 1230 d.lgs. 385/1993
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta attuazione della disciplina transitoria dell'anatocismo bancario
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
la Corte ha escluso che il meccanismo di adeguamento invocato potesse operare in assenza di una espressa pattuizione conforme all'art. 2 della delibera
art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000
per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione è necessaria un'espressa pattuizione conforme alla delibera
Corte cost. n. 425/2000
la declaratoria di illegittimità costituzionale ha impedito di considerare legittime le clausole anatocistiche inserite secondo il previgente assetto richiamato
art. 2033 c.c.
in materia di indebito oggettivo, la buona fede rilevante per gli interessi è soggettiva e coincide con l'ignoranza dell'obbligo restitutorio
art. 1224, comma 2, c.c.
il maggior danno da ritardo può essere presunto nei casi indicati dalla giurisprudenza, ma nella specie la statuizione della corte territoriale è stata ritenuta corretta per difetto di allegazione e prova del rendimento medio dei titoli di Stato
art. 41 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la natura delle operazioni di sconto/autoliquidante
art. 115 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per censurare la valutazione delle prove da parte della corte d'appello
art. 116 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito
art. 1321 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di qualificazione del rapporto contrattuale di affidamento e sconto
art. 1322 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di autonomia contrattuale e configurazione delle linee di credito
art. 2033 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per gli interessi sull'indebito
art. 2934 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione estintiva
art. 2946 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione ordinaria
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente assistito da apertura di credito, l'eccezione di prescrizione della banca è sufficientemente proposta con la deduzione dell'inerzia del correntista e della volontà di avvalersene; non è necessario indicare analiticamente, per ciascuna rimessa, saldo, affidamento e scoperto extra-fido.
- La decorrenza della prescrizione dipende dalla qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie e dalla prova dell'esistenza e dei limiti dell'affidamento; la contestazione della mancanza di prova scritta del credito con apertura è decisiva se il giudice di merito non accerta una valida concessione dell'affidamento.
- Il termine assegnato alle parti per formulare osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria; la sua inosservanza non preclude la successiva contestazione delle risultanze peritali nel corso del giudizio.
- In materia di anatocismo bancario, per i rapporti anteriori alla disciplina transitoria della delibera CICR e alla pronuncia della Corte costituzionale, le clausole di capitalizzazione restano soggette ai limiti dell'art. 1283 c.c. e, se fondate su meri usi negoziali, sono nulle; l'introduzione di una nuova clausola richiede una espressa pattuizione conforme alla delibera CICR.
- In tema di ripetizione dell'indebito, la buona fede dell'accipiens rilevante ai fini degli interessi ex art. 2033 c.c. è una buona fede soggettiva, consistente nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.
- Il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. richiede allegazione e prova secondo i criteri giurisprudenziali applicabili; la mera affermazione non basta, specie se il giudice di merito ha escluso il danno in difetto di dimostrazione del parametro di rendimento richiamato.
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